Infermieri: si al diritto alla pausa, anche se manca la richiesta di fruizione del servizio mensa fuori dell’orario di lavoro

Il diritto alla mensa ex art. 29, comma 2, c.c.n.l. integrativo sanità del 20 settembre 2001 è collegato al diritto alla pausa; di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto.

  1. la Corte d’appello di Caltanisetta, a conferma della sentenza del Tribunale di Gela, ha negato in capo a A.A. e ad altri litisconsorti, tutti dipendenti turnisti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di (Omissis) (in prosieguo ASP), con mansioni di infermieri, il diritto a beneficiare, per il periodo 2001/2010, dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per ogni turno lavorativo (nelle fasce orarie 07/14, 14/21 e 21/07) eccedente le sei ore, sul presupposto che costoro non avessero mai richiesto la fruizione del servizio mensa al di fuori dell’orario di lavoro – con interruzione del turno per la pausa pranzo e il prolungamento dello stesso per una durata pari all’operata interruzione – e della non monetizzabilità del pasto.
  2. questa Corte si è già pronunciata in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile, confermando in quell’occasione la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto a un dipendente adibito a turni orari 13/20 e 20/07, aveva considerato coessenziale alle “particolari condizioni di lavoro” di cui all’art. 29 del contratto collettivo del comparto Sanità del 20 settembre 2001, integrativo del c.c.n.l. del 7.4.1999, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell’inizio del turno;
  3. con tale principio si è affermato che “In tema di pubblico impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato” (Cass. n. 5547 del 2021; v. altresì Cass. n. 15629 del 2021);
  4. ciò perchè il diritto alla mensa ex art. 29, comma 2, c.c.n.l. integrativo sanità del 20 settembre 2001 è (invero) collegato al diritto alla pausa, di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto;
  5. le modalità e la durata della pausa sono, poi, stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo;
  6. la sentenza impugnata, attribuendo rilevanza alla circostanza che i lavoratori non avessero mai richiesto la fruizione del servizio mensa fuori dell’orario di lavoro, si è discostata dai principi suesposti, sicchè deve essere annullata;
  7. accertato, quindi, il diritto alla fruizione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, e tenuto conto che il pasto non è monetizzabile ai sensi della disciplina vigente, dovrà il giudice del rinvio, nell’ambito dei suoi poteri di qualificazione della domanda proposta dai lavoratori, valutare se attribuire, in presenza dei presupposti di legge, il bene della vita invocato, se del caso a titolo di risarcimento del danno.

Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 19/10/2022) 31/10/2022, n. 32113

No alle maggiorazioni retributive per il dirigente medico legale di primo livello con funzioni svolte di secondo livello

Al dirigente medico legale di primo livello, che abbia svolto le funzioni di dirigente medico legale di secondo livello, non spetta né la maggiorazione retributiva per l’esercizio di fatto di mansioni superiori – non essendo applicabili alla dirigenza gli artt. 2103 c.c. e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 – né l’indennità cd. sostitutiva, non prevista dall’art. 94 del c.c.n.l. E.P.N.E. dell’11.10.1997 a differenza di quanto disposto dall’art. 18 del c.c.n.l. dell’8 giugno 2000 per l’area della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale.

il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, comma 3 – al pari del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 24, comma 3, nel testo sostituito dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 16 – ha fissato il principio di onnicomprensività di tale retribuzione, statuendo che il trattamento economico determinato dai contratti collettivi remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti nonché “qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione di appartenenza, presso cui prestano servizio o su designazione della stessa” (v., da ultimo, Cass. n. 7673/2022);

ciò in quanto non è possibile estendere ai dirigenti in generale, ed alla dirigenza medica in particolare, norme e principi che regolano il rapporto di lavoro non dirigenziale: l’inapplicabilità ai dirigenti dell’art. 2103 c.c., sancita dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, era già stata affermata dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 13 e discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell’ambito di una carriera caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato;

per le medesime ragioni non è applicabile al rapporto dirigenziale il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente, al quale e’, invece, riservata la disciplina dettata dalle disposizioni del capo II stesso decreto;

aggiungasi che, con indirizzo ormai consolidato (tra le altre, Cass. n. 16299/2015; Cass. n. 21565/2018; Cass. n. 23155 e 23156/2021; Cass. n. 23195/2021), questa Corte ha enunciato, per l’area della dirigenza medica e veterinaria del SSN, il principio secondo cui, per il periodo successivo alla entrata in vigore del CCNL dell’8.6.2000, la sostituzione nell’incarico di dirigente medico di struttura ovvero la copertura dell’incarico vacante non si configurano come svolgimento di mansioni superiori – poiché avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria – ed al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la indennità cd. sostitutiva, prevista dall’art. 18 dello stesso CCNL;

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2022 , n.22047

Per la concessione dell’equo indennizzo occorre dimostrare l’eccezionalità seriale dei compiti svolti

Pubblicato il 21/10/2022

N. 13619/2022 REG.PROV.COLL.

Invero, come già osservato dalla giurisprudenza in materia, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattori di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa. (Cons. Stato, Sez. III, 01.08.2018, n. 4774; Sez. IV, 04.10.2017, n. 4619; Tar Puglia, Lecce, sez. II, 31 gennaio 2012, n. 208). Pertanto, al fine di giungere al riconoscimento medico legale del nesso tra malattia ed occasione di servizio, occorre dimostrare l’eccezionalità seriale dei compiti svolti rispetto agli ordinari compiti tipici dell’impiego e la loro relazione, anche concausale, con l’insorta infermità. Sicché, la semplice descrizione, ad opera del ricorrente, dei compiti svolti, sia pure impegnativi, e l’indicazione dei disagi sopportati durante il normale espletamento del servizio non possono portare a concludere che straordinari fattori di rischio abbiano certamente inciso sul suo stato di salute (in tal senso, Tar Puglia, Lecce, 3 gennaio 2013, n. 4).

Negata l’esenzione dal lavoro notturno se il disabile che si assiste non è in condizione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.104/92

 La c.d. “vivenza a carico” va interpretata, in coerenza con la legge, dando rilievo non al fatto che il lavoratore, o la lavoratrice, siano tenuti al mantenimento del disabile, ma al fatto che essi abbiano compiti di assistenza nei suoi confronti ai sensi della l. n. 104 del 1992. Il che accade esclusivamente nel caso di gravità della relativa situazione cha ha legittimato o comunque legittimerebbe, la richiesta di fruizione anche delle ulteriori misure agevolative ivi previste.

Cons. Stato, sez. II, sent. 17 ottobre 2022, n. 8798

Referto del Pronto Soccorso di ospedale pubblico: natura e limiti

Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse.

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Cassazione civile sez. VI, 16/09/2022, , n.27288

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Dipendenti pubblici, buono pasto obbligatorio anche senza richiesta del servizio mensa

Chi svolge un turno di lavoro superiore alle sei ore ha diritto al buono pasto. I dipendenti pubblici, oltre a percepire lo stipendio mensile, hanno diritto anche al buono pasto a condizione che il turno di lavoro duri più di sei ore. Nato per agevolare e conciliare il lavoro e il benessere psicofisico del lavoratore, al fine di proseguire l’attività lavorativa al meglio, il buono pasto, cartaceo o elettronico, ha carattere assistenziale ed è obbligatorio per il lavoratore che ha un turno di lavoro al di sopra delle sei ore giornaliere anche senza richiesta del servizio mensa.

Buono pasto obbligatorio perché non serve richiederlo

Nella sentenza della Cassazione (n. 32213/2022) viene licenziato il caso di alcuni infermieri dell’Asp che si sono visti negare il diritto ai buoni pasto sostitutivi del servizio mensa. Gli infermieri contestavano proprio la decisione per violazione di legge (art. 8 dlgs n. 66/2003; art. 68 co. 2 DPR n. 384/1990; art. 33 DPR n. 270/1987) in quanto la stessa prevede che il diritto alla pausa pranzo sorge non appena il turno di lavoro supera le sei ore, non rilevando né che il lavoratore lo richieda né la modalità di svolgimento del turno. Quindi, l’erogazione del buono pasto deve avvenire in automatico e senza richiesta del servizio mensa

Buono pasto obbligatorio dopo le sei ore

 Il buono pasto dopo le sei ore di lavoro è un diritto e la Cassazione ha accolto in pieno i primi due motivi del ricorso presentato dagli infermieri. In un’occasione simile al caso di specie, i togati hanno affermato il principio di diritto tale per cui in tema di pubblico impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto “è condizionata all’effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”. Il buono pasto, previsto dall’articolo 144 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e regolamentato dal Dm 122 del 2017, è un’agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è volta a conciliare le esigenze del servizio con quelle quotidiane dei dipendenti. La finalità è quella di garantire il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponde a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio.

Il personale turnista ha diritto al buono pasto

Il dipendente pubblico turnista, nella specie il personale ospedaliero, per il solo superamento delle 6 ore lavorative, ha automaticamente diritto alla pausa pranzo e quindi al buono pasto, indipendentemente dalle concrete modalità di svolgimento del turno di lavoro e anche in mancanza di una specifica domanda del lavoratore e fruire della pausa pranzo/cena, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto.

A stabilirlo la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 31 ottobre 2022, n. 32113.

La causa è già in corso in diversi Tribunali. Chi è interessato può contattarmi al 3477294275 per aderire alla vertenza.

Avvocato Luca Damiano