Per la concessione dell’equo indennizzo occorre dimostrare l’eccezionalità seriale dei compiti svolti

Pubblicato il 21/10/2022

N. 13619/2022 REG.PROV.COLL.

Invero, come già osservato dalla giurisprudenza in materia, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattori di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa. (Cons. Stato, Sez. III, 01.08.2018, n. 4774; Sez. IV, 04.10.2017, n. 4619; Tar Puglia, Lecce, sez. II, 31 gennaio 2012, n. 208). Pertanto, al fine di giungere al riconoscimento medico legale del nesso tra malattia ed occasione di servizio, occorre dimostrare l’eccezionalità seriale dei compiti svolti rispetto agli ordinari compiti tipici dell’impiego e la loro relazione, anche concausale, con l’insorta infermità. Sicché, la semplice descrizione, ad opera del ricorrente, dei compiti svolti, sia pure impegnativi, e l’indicazione dei disagi sopportati durante il normale espletamento del servizio non possono portare a concludere che straordinari fattori di rischio abbiano certamente inciso sul suo stato di salute (in tal senso, Tar Puglia, Lecce, 3 gennaio 2013, n. 4).

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Avvocato Luca Damiano