Richiamando quanto affermato da una pronuncia della Cassazione Civile, sezione III n. 6243 del 2015- depositata 27.03.2015- RV 635072, il Tribunale ritiene sussista la responsabilità della ASL e trovi la sua fonte nella legge ed in particolare nell’art. 1173 del codice civile.
Si viene, dunque, a configurare a carico della ASL una obbligazione ex lege di prestare l’assistenza medico-generica all’utente del S.S.N., che viene adempiuta attraverso (secondo l’ipotesi che specificamente qui interessa) l’opera del medico convenzionato. Sebbene non derivante da “contratto” (né, ovviamente, da fatto illecito), la sua fonte è comunque da ricomprendersi tra quelle contemplate dall’art. 1173 cod. civ. (ossia, in “atto e fatto idoneo a produrle”) e la relativa disciplina è quella, se non altrimenti specificamente derogata, di cui al titolo I (“Delle obbligazioni in generale”) del libro quarto del codice civile e cioè dettata dagli artt. 1173 e ss. cod. civ. Si tratta, dunque, di obbligazione quoad effectum contrattuale, per cui, segnatamente nella sua fase patologica, vengono in rilievo le disposizioni di cui agli artt. 1218 e ss. cod. civ.



