La ASL è tenuta al risarcimento del danno per il fatto illecito commesso dal medico convenzionato

Richiamando quanto affermato da una pronuncia della Cassazione Civile, sezione III n. 6243 del 2015- depositata 27.03.2015- RV 635072, il Tribunale ritiene sussista la responsabilità della ASL  e trovi la sua fonte nella legge ed in particolare nell’art. 1173 del codice civile.
Si viene, dunque, a configurare a carico della ASL una obbligazione ex lege di prestare l’assistenza medico-generica all’utente del S.S.N., che viene adempiuta attraverso (secondo l’ipotesi che specificamente qui interessa) l’opera del medico convenzionato. Sebbene non derivante da “contratto” (né, ovviamente, da fatto illecito), la sua fonte è comunque da ricomprendersi tra quelle contemplate dall’art. 1173 cod. civ. (ossia, in “atto e fatto idoneo a produrle”) e la relativa disciplina è quella, se non altrimenti specificamente derogata, di cui al titolo I (“Delle obbligazioni in generale”) del libro quarto del codice civile e cioè dettata dagli artt. 1173 e ss. cod. civ. Si tratta, dunque, di obbligazione quoad effectum contrattuale, per cui, segnatamente nella sua fase patologica, vengono in rilievo le disposizioni di cui agli artt. 1218 e ss. cod. civ.

Asl condannata a versare la retribuzione per il periodo di sospensione covid

L’onere probatorio che grava sul datore di lavoro in caso di sospensione dal rapporto per impossibilità temporanea della prestazione è, dunque, analogo a quello previsto per il caso del licenziamento per impossibilità definitiva della prestazione: in ambedue i casi il datore di lavoro è onerato di provare di non poter utilizzare il lavoratore in altra posizione lavorativa o in altre mansioni equivalenti o inferiori.

Concretizza inadempimento la mancata sosta di 10 minuti prevista dall’art. 8 del d. lgs. 66/2003 quando l’orario giornaliero supera le 6 ore

Ancorché “interna” al periodo lavorativo giornaliero, la pausa di cui all’art. 8 deve essere effettiva per potere assolvere alle sue molteplici funzioni, costituzionalmente rilevanti, ossia deve concretarsi in una reale interruzione dall’attività lavorativa, in un intervallo di inoperatività a tutti gli effetti, di durata predeterminata e non sacrificabile unilateralmente dal datore in base alle esigenze organizzative contingenti. Solo la consapevolezza del lavoratore di poter godere, per una durata prestabilita, fissata dalla norma legislativa in via suppletiva all’autonomia collettiva in un minimo di dieci minuti, di una pausa effettiva e non comprimibile ad libitum dal datore di lavoro ed in funzione delle contingenti esigenze organizzative che di volta in volta vengono in rilievo, è in grado di assicurargli quella distensione psicologica e quel recupero psicofisico, anche per via dell’effetto di attenuazione del lavoro monotono e ripetitivo, che rispondono alla ratio della disciplina protettiva.

*********************

Tribunale Cassino sez. III, 18/12/2019, n.1005

Prestazioni intramoenia: Le Aziende non possono determinare unilateralmente il tariffario

E’ necessario che il tariffario rifletta l’accordo con i professionisti coinvolti nell’attività libero-professionale intramuraria, dovendosi ritenere – alla stregua della chiara formulazione della norma – che, in materia di remunerazione e trattamento economico di tale attività, non siano consentite determinazioni unilaterali da parte dell’azienda datrice di lavoro.

**************************

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2022  n.8779

Avvocato Luca Damiano