Che la reperibilità rappresenti solo un obbligo accessorio del dipendente, non equiparabile in alcun modo all’attività lavorativa né al cosiddetto lavoro di attesa né al lavoro straordinario è dato ormai acquisito da tempo (Cass. n.9468 del 9.9.1991; Cass. n. 1720 del 17.2.1987); non a caso, l’art.23 del CCNL del 14.9.2000 distingue l’indennità di reperibilità (che serve unicamente a compensare il “disturbo” arrecato al lavoratore reperibile e che non compete mai in caso di servizio effettivo) dal compenso spettante per l’ipotesi in cui alla reperibilità segua anche la chiamata e quindi una effettiva prestazione lavorativa.
Se a ciò si aggiunge che l’art.17 del D.Lgs.n.66/2003 stabilisce espressamente che i contratti collettivi possono derogare alla disciplina dei riposi giornalieri contenuta nell’art.7 dello stesso decreto a condizione che ai lavoratori siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo (v. commi 1 e 4 dell’articolo citato), si deve necessariamente concludere che la disciplina della reperibilità contenuta nell’art.23 del CCNL del 14.9.2000 e successive modifiche non si pone in contrasto con le previsioni del D.Lgs.n.66/2003. Infatti:
– quando alla reperibilità non segua la chiamata, il periodo di riposo spettante al lavoratore non viene minimamente intaccato, non essendo dubitabile che il periodo durante il quale il lavoratore è reperibile “non rientra nell’orario di lavoro” (ed è quindi un periodo di “riposo” – v. art.1, comma 2 lettera -b- D.Lgs.n.66/2003); – quando il lavoratore reperibile è chiamato in servizio, l’art.23, comma 5 del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall’art.11 del CCNL del 5.10.2001, stabilisce che “… le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta … con equivalente recupero orario …”
– nel particolare caso della reperibilità cadente di domenica o comunque nel giorno di riposo di riposo settimanale secondo il turno assegnato, l’art.23, comma 4 del CCNL del 14.9.2000 stabilisce che il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa, fermo restando che la fruizione di tale riposo non comporta alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale.
Fai valere anche tu i tuoi diritti al rispetto dei periodi di riposo. Effettua un controllo a campione sui tuoi turni di lavoro e sull’orario riportato nell’estratto dei cartellini marcatempo, saremo lieti di aiutarti nella verifica.









