La disciplina contrattuale della reperibilità è compatibile con le disposizioni in materia di riposi del lavoratore contenute del D.Lgs.n.66/2003 ?

Che la reperibilità rappresenti solo un obbligo accessorio del dipendente, non equiparabile in alcun modo all’attività lavorativa né al cosiddetto lavoro di attesa né al lavoro straordinario è dato ormai acquisito da tempo (Cass. n.9468 del 9.9.1991; Cass. n. 1720 del 17.2.1987); non a caso, l’art.23 del CCNL del 14.9.2000 distingue l’indennità di reperibilità (che serve unicamente a compensare il “disturbo” arrecato al lavoratore reperibile e che non compete mai in caso di servizio effettivo) dal compenso spettante per l’ipotesi in cui alla reperibilità segua anche la chiamata e quindi una effettiva prestazione lavorativa.

Se a ciò si aggiunge che l’art.17 del D.Lgs.n.66/2003 stabilisce espressamente che i contratti collettivi possono derogare alla disciplina dei riposi giornalieri contenuta nell’art.7 dello stesso decreto a condizione che ai lavoratori siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo (v. commi 1 e 4 dell’articolo citato), si deve necessariamente concludere che la disciplina della reperibilità contenuta nell’art.23 del CCNL del 14.9.2000 e successive modifiche non si pone in contrasto con le previsioni del D.Lgs.n.66/2003. Infatti:

– quando alla reperibilità non segua la chiamata, il periodo di riposo spettante al lavoratore non viene minimamente intaccato, non essendo dubitabile che il periodo durante il quale il lavoratore è reperibile “non rientra nell’orario di lavoro” (ed è quindi un periodo di “riposo” – v. art.1, comma 2 lettera -b- D.Lgs.n.66/2003); – quando il lavoratore reperibile è chiamato in servizio, l’art.23, comma 5 del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall’art.11 del CCNL del 5.10.2001, stabilisce che “… le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta … con equivalente recupero orario …”

– nel particolare caso della reperibilità cadente di domenica o comunque nel giorno di riposo di riposo settimanale secondo il turno assegnato, l’art.23, comma 4 del CCNL del 14.9.2000 stabilisce che il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa, fermo restando che la fruizione di tale riposo non comporta alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale.

Fai valere anche tu i tuoi diritti al rispetto dei periodi di riposo. Effettua un controllo a campione sui tuoi turni di lavoro e sull’orario riportato nell’estratto dei cartellini marcatempo, saremo lieti di aiutarti nella verifica.

Legge 30. 10. 2014 n. 161 recante nuove disposizioni in materia di orario di lavoro, riposi e lavoro notturno.

È fatto obbligo del datore di lavoro di rispettare:

-il limite massimo di durata del lavoro giornaliero, fissato in 12 ore 50, poiché dopo 6 ore di lavoro è obbligatorio rispettare una pausa minima di 10 minuti. I minuti di pausa non rientrano nell’orario di lavoro ordinario.

-Il limite massimo di durata media dell’orario di lavoro settimanale, comprese le ore effettuate il lavoro straordinario, fissati in 48 ore.

-Il limite minimo di 11 ore continuative di riposo nell’arco di un giorno. Le 11 ore di riposo consecutivo per ogni 24 ore, vanno calcolate dall’ora di inizio della prestazione lavorativa. Ne consegue che il riposo può intercorrere anche tra periodi lavorativi svolti in giornate diverse.

Fai valere anche tu i tuoi diritti al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Effettua un controllo a campione sui tuoi turni di lavoro e sull’orario riportato nell’estratto dei cartellini marcatempo, saremo lieti di aiutarti nella verifica.

Mancata concessione del riposo compensativo

L’illecito dato dalla mancata concessione del riposo compensativo a fronte della perdita del riposo settimanale, ove accertato in fatto, sarebbe ravvisabile con diritto del lavoratore al risarcimento del danno da usura psicofisica configurabile in re ipsa e, come tale, presumibile, a prescindere da qualsiasi onere di allegazione e prova.  

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 novembre 2020, n. 24785.

La risarcibilità del danno da usura psicofisica

La risarcibilità del danno da usura psicofisica, presuppone che la prestazione nel settimo giorno sia stata resa in assenza di previsioni legittimanti ed in violazione dell’art. 36 Cost. e art. 2109 c.c., perché solo in tal caso la perdita definitiva del riposo settimanale è di per sé produttiva di danno, che può essere liquidato in via equitativa, a prescindere dalla prova del pregiudizio subito.

Questo danno in nessun caso può essere ritenuto presuntivamente sussistente e deve essere dimostrato sia nella sua sussistenza e sia nel suo nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall’illecito contrattuale.

(Cass. Civ., Sez. lav., Sentenza n. 41889 depositata il 29 dicembre 2021)

Operating room full of tired surgeons

Risarcimento per illegittima reiterazione di contratti a termine

Non è esclusa la tutela risarcitoria, laddove sia ritenuto che la pubblica amministrazione
abbia utilizzato lo strumento del contratto a tempo determinato in maniera impropria. cioè non per
esigenze temporanee o eccezionali. Nel sistema italiano
vige il divieto di conversione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego nel caso si reiterazione
abusiva del contratto a termine, ritenendo che in tal caso debba essere risarcito il danno prodotto al
lavoratore, che può essere inteso quale danno da perdita di chance nel senso che se la p.a. avesse
operato legittimamente emanando un bando di concorso egli avrebbe potuto parteciparvi, e quindi
danno da perdita di una migliore occupazione.  

Nelle controversie in materia di invalidità civile la domanda è procedibile se c’è l’ istanza di accertamento tecnico preventivo

Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla l. n. 222/1984, la domanda è procedibile, ai sensi dell’art. 445-bis, comma 2, c.p.c., se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l’accertamento del diritto, anche se l’istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all’espletamento del richiesto accertamento tecnico.

Con specifico riguardo al provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) del ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all’art. 445 bis c.p.c., questa Corte ha già enunciato il principio (cui deve darsi continuità), secondo il quale esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale, stante la possibilità per l’interessato di promuovere il ricorso sul merito (Cass. 5 maggio 2015, n. 8932; Cass. 26 giugno 2018, n. 16685; Cass. 19 agosto 2020, n. 17272).

Nelle richiamate pronunce è stato anche precisato che il predetto provvedimento, benché negativo, è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all’art. 445 bis c.p.c., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie anche all’accertamento delle condizioni sanitarie, senza alcun rilievo di improcedibilità.

Cassazione civile sez. lav., 04/04/2022

TRIBUNALE L’Aquila – Sez. Lav. – (blocco delle assunzioni in ASL: “non vale” se esse sono a tempo determinato)

  • È da ritenersi valido il contratto a tempo determinato di conferimento dell’incarico di dirigente medico di una struttura complessa, nonostante il cosiddetto “blocco delle assunzioni”.
    Premesso che il vizio di nullità può derivare solo da eventuali contrasti con il testo di legge, e non certo con provvedimenti meramente amministrativi della P.A. o atti di indirizzo politico, va evidenziato che nel caso specifico, l’ASL agiva in via di autotutela sostenendo di non poter provvedere all’assunzione del dirigente medico perché ciò era precluso dal blocco delle assunzioni disposto dalla l. n. 311/04.
    Il testo di questa legge fa, però, riferimento alle sole assunzioni a tempo indeterminato nella P.A. L’art. 1 comma 98 (relativo al S.S.N) della l. n. 311/04 pone infatti in relazione le assunzioni alle procedure di mobilità (stabilendo i limiti ed i
    criteri per le assunzioni previa attivazione di queste procedure) quando per il conferimento degli incarichi a termini, soprattutto di tipo dirigenziali, non sussiste alcun istituto della mobilità.
    La norma stabilisce inoltre che fino all’adozione decreti ivi previsti trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. A sua volta questo comma stabilisce in modo del tutto esplicito il divieto di “procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato”. Nel caso in oggetto, peraltro, non sussisteva alcuna assunzione a tempo indeterminato, bensì, proprio in base al d.l.g.s. n. 165/01 stipulazione di un contratto a termine quinquennale come tale sottratta al regime del divieto di cui sopra.
  • Tribunale L’Aquila – Sezione Lavoro, Sent. del 24.11.2008
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La difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente

In tema di responsabilità medica la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul
piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se
sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto
invocato. L’incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere
dimostrata l’esistenza d’un valido nesso causale tra l’operato del medico e il danno patito dal paziente, essendo, però, a
tal fine necessario sia che l’esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non possa
essere accertata proprio a causa della incompletezza della cartella, sia che il medico abbia comunque posto in essere
una condotta astrattamente idonea a causare il danno.

Tribunale Milano Sez. I, Sent., 11-01-2022

ACQUISIZIONE DA PARTE DELL’AZIENDA DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER PARTICOLARI ESIGENZE ISTITUZIONALI

Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5 dell’art.14 del CCNL 3 novembre 2005, sia necessario un impegno aggiuntivo ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni contrattualmente previsti, l’Azienda può concordare con l’équipe interessata l’applicazione dell’istituto previsto dall’art.55, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000. In special modo, il Direttore Generale, qualora ne ricorrano condizioni e presupposti, può autorizzare il ricorso all’istituto delle prestazioni aggiuntive, al fine di contribuire alla progressiva riduzione delle liste d’attesa, tenuto conto dell’apporto dato dal singolo specialista / équipe all’attività istituzionale e delle concrete possibilità di incidere sui tempi di attesa delle relative prestazioni.

Il Tribunale di Vasto, adito in funzione di Giudice del lavoro, ha riconosciuto ai crediti dei ricorrenti il carattere della “certezza, liquidità ed esigibilità” richiesti dagli articoli 633 e ss. c.p.c. per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive

Fondamentale, al riguardo, è stato per i ricorrenti l’aver, come già detto, adeguatamente documentato le prestazioni aggiuntive svolte per circa un anno e mezzo (dal gennaio 2015 all’aprile 2016):

Dette prestazioni, consistite per ciascuno dei ricorrenti in un numero determinato di ore autorizzate di attività ambulatoriale resa al di fuori dell’orario di servizio, sono state regolarmente vidimate con apposito codice di timbratura, come debitamente documentato dalle schede mensili di rilevazione presenze e dalle conseguenti richieste di liquidazione turni aggiuntivi, trasmesse dal Dirigente Medico Responsabile del Distretto sanitario di competenza al Dirigente Gestione Amministrativa P.P.O.O., deputato alla liquidazione dei compensi per lo svolgimento di tali prestazioni.

Il direttore di struttura complessa. Attribuzioni

La disciplina della dirigenza del servizio sanitario nazionale e’ dettata, oltre che dall’art. 19 D. Lgs. n. 165 del 2001 e dalla contrattazione collettiva, dal D.Lgs. n. 502 del 1992, che, all’art. 15, al comma 1 prevede che la dirigenza sanitaria “e’ collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilita’ professionali e gestionali“.

Il comma 6, nel disciplinare le attribuzioni del dirigente di struttura complessa, stabilisce che allo stesso sono assegnate “oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell’ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l’adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l’appropriatezza degli interventi con finalita’ preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata”.

Dal complesso delle disposizioni sopra richiamate emerge che il legislatore, pur nell’unicita’ del ruolo, ha voluto valorizzare le specificita’ professionali di ciascun profilo, e non a caso ha tenuto a precisare che la graduazione degli incarichi deve essere effettuata tenendo conto delle “funzioni attribuite e delle connesse responsabilita’” e che l’incarico di direzione di struttura complessa comporta l’attribuzione di funzioni direttive e organizzative che si aggiungono a “quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali”.

Avvocato Luca Damiano