Nelle controversie in materia di invalidità civile la domanda è procedibile se c’è l’ istanza di accertamento tecnico preventivo

Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla l. n. 222/1984, la domanda è procedibile, ai sensi dell’art. 445-bis, comma 2, c.p.c., se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l’accertamento del diritto, anche se l’istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all’espletamento del richiesto accertamento tecnico.

Con specifico riguardo al provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) del ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all’art. 445 bis c.p.c., questa Corte ha già enunciato il principio (cui deve darsi continuità), secondo il quale esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale, stante la possibilità per l’interessato di promuovere il ricorso sul merito (Cass. 5 maggio 2015, n. 8932; Cass. 26 giugno 2018, n. 16685; Cass. 19 agosto 2020, n. 17272).

Nelle richiamate pronunce è stato anche precisato che il predetto provvedimento, benché negativo, è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all’art. 445 bis c.p.c., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie anche all’accertamento delle condizioni sanitarie, senza alcun rilievo di improcedibilità.

Cassazione civile sez. lav., 04/04/2022

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Avvocato Luca Damiano