La disciplina della dirigenza del servizio sanitario nazionale e’ dettata, oltre che dall’art. 19 D. Lgs. n. 165 del 2001 e dalla contrattazione collettiva, dal D.Lgs. n. 502 del 1992, che, all’art. 15, al comma 1 prevede che la dirigenza sanitaria “e’ collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilita’ professionali e gestionali“.
Il comma 6, nel disciplinare le attribuzioni del dirigente di struttura complessa, stabilisce che allo stesso sono assegnate “oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell’ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l’adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l’appropriatezza degli interventi con finalita’ preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata”.
Dal complesso delle disposizioni sopra richiamate emerge che il legislatore, pur nell’unicita’ del ruolo, ha voluto valorizzare le specificita’ professionali di ciascun profilo, e non a caso ha tenuto a precisare che la graduazione degli incarichi deve essere effettuata tenendo conto delle “funzioni attribuite e delle connesse responsabilita'” e che l’incarico di direzione di struttura complessa comporta l’attribuzione di funzioni direttive e organizzative che si aggiungono a “quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali”.
