Dirigenza medica e mancato conferimento incarico: il risarcimento del danno

La retribuzione di posizione dei dirigenti medici e sanitari, che si compone di una parte fissa ed una variabile, è correlata anche all’incarico ricoperto.

La determinazione degli incarichi ed il relativo riconoscimento non sono tuttavia lasciati al libero arbitrio dell’azienda, rispondendo invece a precisi obblighi contrattuali che impongono all’amministrazione l’adozione di determinati provvedimenti all’esito di ben specifiche procedure che, non solo devono essere attivate, ma anche concluse secondo tempistiche ragionevoli, senza possibilità di rinvio a proprio piacimento e senza adeguata motivazione.

Un dirigente medico titolare di incarico professionale di alta specializzazione ex art. 27 lett. C del CCNL Dirigenza medica, conveniva in giudizio la sua Azienda, richiedendo il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale per non aver effettuato le procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali, con relativa pesatura degli incarichi, necessarie per ottenere la liquidazione della parte variabile dell’indennità di posizione aziendale.

Il riconoscimento dell’indennità di posizione variabile era correlata al completamento di un iter procedurale, che prevedeva l’approvazione del provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali fondato, ai sensi dell’art. 53 CCNL di settore del 5.12.1996, sulla diversa pesatura di ciascun incarico in base all’importanza e alla complessità, non procrastinabile senza fornire adeguata motivazione.

La mancata attivazione delle procedure prima descritte, pur non potendo consentire la sostituzione del giudice all’attività amministrativa nella determinazione dell’importo dovuto, costituiva allora un inadempimento contrattuale dell’amministrazione, con conseguente responsabilità datoriale ai sensi dell’art. 1218 c.c. e relativo riconoscimento del ristoro patrimoniale quantificato in circa 10.000,00 euro.

Cassazione Sez. Lav. pronuncia n. 8663/23

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Avvocato Luca Damiano