Alla selezione per l’attribuzione di siffatte posizioni organizzative sono applicabili i medesimi principi affermati in tema di procedure selettive finalizzate alla progressione di carriera atteso che il conferimento della posizione organizzativa, pur non determinando un mutamento del profilo professionale, presuppone una valutazione comparativa degli aspiranti all’incarico, che, seppure discrezionale, deve essere effettuata dal datore di lavoro nel rispetto, oltre che degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., delle regole procedimentali unilateralmente o contrattualmente fissate . Il lavoratore, nell’ipotesi di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione, è titolare di un diritto soggettivo all’effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l’azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di chance.
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Tribunale Grosseto sez. lav., 22/02/2023