Il datore di lavoro, quindi, non può limitarsi a sottrarre automaticamente al lavoratore il diritto
alle ferie dopo aver preso atto della loro mancata fruizione entro i tempi contrattuali ma, prima di
poter “azzerare” il contatore delle ferie maturate e non godute il datore di lavoro, ha l’onere di
dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse messo
effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto (Corte
UE 6.10.2018 in causa C-684/16, punti da 45 a 47). Il datore di lavoro, dunque, è tenuto ad
assicurarsi che il lavoratore fruisca delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario
formalmente, a fruirne in tempo utile a garantire che le stesse siano ancora idonee ad
apportare all’interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte (Corte UE 18.01.2024 in
causa C-218/22, punti da 48 a 50).
Si deve concludere che, pur non potendosi escludere casi eccezionali che rendono di fatto
impossibile la fruizione delle ferie nei tempi stabiliti contrattualmente (come, ad esempio, un
lungo periodo di malattia), in via ordinaria, l’amministrazione ha l’onere di pianificare le ferie dei
lavoratori con un certo preavviso, monitorando le ferie residue in capo ad ogni dipendente per
agevolarlo ad esercitare in modo effettivo il proprio diritto.
