Il compenso per il lavoro straordinario viene riconosciuto soltanto in casi specificamente previsti (come per la attività connessa alle guardie mediche o alla pronta disponibilità) mentre il superamento dell’orario di lavoro è in genere compensato dalla retribuzione di risultato, senza che sia possibile distinguere il superamento dell’orario per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato e quello imposto dalle esigenze del servizio ordinario.
Tale principio – affermato dalla Sezioni Unite nell’arresto del 17 aprile 2009 n. 9146 in relazione al dirigente medico incaricato della direzione di struttura – è stato in seguito ribadito per tutti i dirigenti medici, anche in posizione non apicale ed è stato confermato nella vigenza dei contratti collettivi dei successivi quadrienni, CCNL 8.6.2000 e CCNL 3.11.2005 (Cass. n. 16855 del 2020 cit.; Cass. n. 28787 del 2017; Cass. 4 giugno 2012 n. 8958).
Il lavoro straordinario resta dunque limitato a specifiche prestazioni aggiuntive, come guardie mediche e pronta disponibilità, ma in tal caso sulla base della previa autorizzazione del datore di lavoro, la cui mancanza non consente di riconoscere altrimenti alcun diritto retributivo a tale titolo (Cass. n. 16711 del 2020; Cass. n. 7348 del 2017).
Cassazione civile sez. lav., 28/06/2022, (ud. 29/03/2002, dep. 28/06/2022), n.20801
