Ai sensi dell’art. 1, comma 1, d.l. 26 novembre 2021 n. 172, conv. nella l. 21 gennaio 2022 n. 3, applicabile in ragione della sopravvenuta proroga del provvedimento di sospensione dall’albo dei medici, non consta che le certificazioni esibite dalla ricorrente provengano dal suo medico curante di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari ministeriali diramate sul punto ed espressamente richiamate dalla legge (i.e. la circolare del Ministero della salute prot. n. 353099 del 4 agosto 2021, come prorogata dapprima dalla circolare n. 53922 del 25 novembre 2021 e, successivamente, dalla circolare prot. n. 59069 del 23 dicembre 2021).
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Pubblicato il 10/02/2022 N. 00084/2022 REG.PROV.CAU.
