Come funziona la sospensione dell’ordine per la mancata vaccinazione

Il D. L. 172/2021 è chiaro: fino al 15 giugno 2022, data che può variare in base alle esigenze epidemiologiche, chi non è in regola con le vaccinazioni anti Covid-19 non può esercitare una professione sanitaria. 

Come avviene nello specifico la sospensione? 

Gli ordini devono verificare lo stato vaccinale tramite la piattaforma DGC e invitare, chi non è in regola, a produrre entro 5 giorni, la documentazione comprovante:

  • l’effettuazione della vaccinazione;
  • l’attestazione del medico di medicina generale relativa all’omissione o al differimento della stessa;
  • la prenotazione per la vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni e il sanitario entro i 3 giorni successivi alla somministrazione, deve produrre il certificato di vaccinazione.

In caso di inosservanza da parte del professionista, gli ordini adottano un atto di accertamento che determina l’immediata sospensione dell’esercizio professionale con annotazione nell’albo. La sospensione ha natura dichiarativa e non disciplinare e perdura fino:

  • al completamento del ciclo vaccinale primario;
  • alla somministrazione della dose booster (per chi ha effettuato la seconda dose da più di 120 giorni);
  • al 15/06/2022 (data che potrebbe variare).

L’ordine provinciale ha l’onere di comunicare alla federazione nazionale e al datore di lavoro del professionista l’inadempimento dell’obbligo vaccinale di quest’ultimo.

La sospensione incide anche sul rapporto di lavoro e di conseguenza interrompe anche la remunerazione. La sospensione vale anche per i soggetti in malattia, congedo, in maternità o con la legge 104/1992.

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Avvocato Luca Damiano