La direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro va interpretata nel senso che un servizio di guardia («Bereitschaftsdienst») che un medico svolge secondo il regime della presenza fisica in ospedale va considerato come rientrante interamente nell’orario di lavoro a norma della detta direttiva, anche qualora all’interessato sia consentito riposare sul luogo di lavoro durante i periodi in cui non è richiesta la sua opera, sicché la medesima direttiva osta alla normativa di uno Stato membro che qualifichi come periodi di riposo i periodi di inattività del lavoratore durante un tale servizio di guardia.
La direttiva 93/104 va altresì interpretata nel senso che:
– in circostanze come quelle della causa principale, essa osta alla normativa di uno Stato membro la quale, riguardo al servizio di guardia svolto secondo il regime della presenza fisica in ospedale, produce l’effetto di consentire, eventualmente mediante contratto collettivo o accordo aziendale basato su un tale contratto, una compensazione soltanto dei periodi di servizio di guardia durante i quali il lavoratore ha effettivamente svolto un’attività professionale;
– per poter rientrare fra le disposizioni derogatorie elencate all’art. 17, n. 2, punto 2.1, lett. c), i) di tale direttiva, una riduzione del periodo di riposo giornaliero di 11 ore consecutive, mediante effettuazione di un servizio di guardia che si somma all’orario di lavoro normale, è subordinata alla condizione che ai lavoratori interessati vengano concessi equivalenti periodi di riposo compensativo immediatamente dopo i periodi di lavoro corrispondenti;
– inoltre, una riduzione del genere del periodo di riposo giornaliero non può in nessun caso comportare un superamento della durata massima settimanale di lavoro prevista all’art. 6 della detta direttiva.
Il servizio prestato in ospedale dal medico di guardia va considerato come rientrante interamente nell’orario di lavoro anche nel caso in cui al professionista sia consentito riposare sul luogo di lavoro durante i periodi in cui non è richiesta la sua opera.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea, con la sentenza 9 settembre 2003 n. C-151/02, ritenendo non conforme alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993 n. 93/104/CE la legge tedesca che qualifica come periodi di riposo i periodi di inattività del lavoratore durante un tale servizio di guardia.
La quaestio iuris oggetto del contendere non è quella dell’obbligo o meno di attingere, per le nuove assunzioni, alle graduatorie degli idonei delle altre aziende sanitarie, ma la sussistenza o meno – ove l’ente procedente decida avvalersi di tale facoltà – del dovere di “interpello” di tutte le aziende sanitarie regionali presso le quali vi sono graduatorie relative al profilo professionale di interesse, non ancora esaurite”.
L’A.O. una volta determinatasi ad effettuare assunzione tramite l’escussione di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, avrebbe dovuto avviare una effettiva ed attenta procedura in relazione alla necessità di operare una puntuale ricognizione circa l’esistenza di valide graduatorie concorsuali presso tutte le Strutture Sanitarie regionali. Da ciò discenderebbe l’ulteriore conseguenza che l’Azienda resistente, in applicazione del principio generale “cronologico”, avrebbe dovuto scorrere la graduatoria più risalente nel tempo.
Il sistema delineato dall’art. 4 del d.l. 44 del 2021 prevede uno specifico segmento procedimentale propriamente amministrativo e pubblicistico diretto ad accertare, mediante l’esercizio di un potere discrezionale ed autoritativo, se il sanitario abbia ricevuto o meno la somministrazione del vaccino contro il SARS-CoV-2, in conformità all’obbligo sancito dal comma 1, e soprattutto se la documentazione prodotta in caso di omissione dell’obbligo possa ritenersi idonea al fine di essere esonerati da siffatto obbligo. Di qui la ridetta spendita di poteri amministrativi e dunque la giurisdizione di questo giudice amministrativo. Giurisdizione che si estende automaticamente anche alla comunicazione di sospensione dal servizio; riservare alla giurisdizione dell’AGO la cognizione sulla sola sospensione dal servizio (tesi della difesa ASL) rischierebbe di consentire ad un altro giudice, appartenente a diverso plesso giurisdizionale, di pronunziarsi nella sostanza sulle stesse questioni di cui all’atto di accertamento dell’inosservanza all’obbligo vaccinale, e ciò in totale spregio al principio fondamentale del ne bis in idem.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sent. N. 00037/2022 REG.PROV.COLL. Pubblicato il 04/01/2022.
Certificato di esenzione covid : necessità che il MMG certificatore sia il medico di fiducia della persona richiedente
Ciascun MMG (fatte salve eventuali attività libero-professionali) esercita la propria attività solo nei confronti dei pazienti in carico (art. 13-bis dell’ACN 29 luglio 2009), cioè dei pazienti che lo abbiano scelto tra i medici del proprio ambito territoriale di residenza (art. 33 del citato ACN).
L’attribuzione a tale figura del compito di certificare eventuali cause di esonero è di ricercare proprio nel particolare tipo di rapporto che si instaura tra ciascun MMG e il proprio assistito, fondato su un approccio globale alla salute dell’individuo (secondo l’art. 12, comma 2 dell’ACN il MMG “si occupa di tutti i problemi di salute, indipendentemente da età, sesso, e ogni altra caratteristica della persona”) e sulla continuatività del rapporto (“sulla costruzione di una relazione protratta nel tempo”).
È pertanto necessario che il certificato del MMG attesti specificamente tanto le “specifiche condizioni cliniche documentate” che il “pericolo per la salute” che ne deriva, essendo altrimenti impedito l’esercizio di qualsiasi potere di verifica da parte dell’Azienda sanitaria.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia sent. N. 00003/2022 REG.PROV.COLL. Pubblicato il 04/01/2022
L’art. 4, comma 1, d.l. n. 44 del 1° aprile 2021, conv. in legge n. 76 del 28 maggio 2021, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”, ha introdotto specifiche misure finalizzate a garantire che l’esercizio delle funzioni sanitarie da parte dei relativi operatori avvenga in modo da minimizzare il rischio per la salute dei pazienti che entrino con essi in contatto, con particolare riguardo a quelli affetti da patologie tali da renderli particolarmente vulnerabili al rischio infettivo ed alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla contrazione della malattia respiratoria acuta denominata Covid-19.
– Il legislatore ha previsto, in particolare, che “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”.
– L’operatività di tali misure, inizialmente prevista “fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178” (ovvero del “piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale”) “e comunque non oltre il 31 dicembre 2021” (termine ad quem che, ai sensi dei commi 6 e 9, condizionava altresì l’efficacia della sospensione “dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”, conseguente all’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale e comportante ai sensi del comma 9, laddove non fosse stato possibile adibire il lavoratore “a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio”, la non spettanza della retribuzione e di “altro compenso o emolumento, comunque denominato”), è stata successivamente estesa – includendo nell’obbligo la “somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario” – fino al “termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021” (cfr. art. 4, comma 5, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b) d.l. n. 172 del 26 novembre 2021).
– Deve altresì rilevarsi che la disciplina vigente ratione temporis prevedeva che, per la suindicata categoria di lavoratori, la vaccinazione non fosse obbligatoria “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale” (art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021), mentre, al fine di garantire la concreta operatività dell’obbligo de quo, era previsto che: – entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmettesse l’elenco degli iscritti alla regione o alla provincia autonoma in cui aveva sede (comma 3); – entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificassero lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi, segnalando all’azienda sanitaria locale i nominativi dei soggetti che non risultassero vaccinati (comma 4); – l’azienda sanitaria locale, ricevuta la segnalazione di cui sopra, invitasse l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la “documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o l’omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1” (comma 5, primo periodo); – l’azienda sanitaria locale, in caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra, invitasse “formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo di cui al comma 1” (comma 5, secondo periodo);
– l’azienda sanitaria locale, decorsi i termini per l’attestazione dell’adempimento dell’obbligo vaccinale, accertasse l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne desse immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza (comma 6, primo periodo); – l’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determinasse l’effetto sospensivo innanzi indicato (comma 6, secondo periodo). 3.4 – Deve precisarsi che l’art. 1, comma 1, lett. b) d.l. n. 172/2021 ha innovato la disciplina suindicata, oltre che per i profili innanzi indicati, con riferimento all’Ente deputato a verificare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale, all’adozione dell’atto di accertamento dell’inadempimento (individuato nell’Ordine professionale territorialmente competente), alla espressa qualificazione di tale atto come avente “natura dichiarativa” ed alla previsione secondo cui l’atto di accertamento “determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie” e non solo, come nel regime previgente, “dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”, laddove l’adibizione “a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2” è prevista dal vigente comma 7 nei soli confronti dei soggetti esentati dall’obbligo vaccinale.
Deve altresì ribadirsi che la pertinente disposizione (art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021) ricollega l’esonero dall’obbligo vaccinale al solo “caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”. Ebbene, poiché la norma, nella sua formulazione testuale, attribuisce al medico di medicina generale il compito di attestare l’”accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate”, ne deriva che di tali elementi costitutivi della fattispecie di esonero deve darsi espressamente atto nella certificazione all’uopo rilasciata: l’”attestazione” delle “specifiche condizioni cliniche documentate”, quindi, non consiste nella (ed il relativo compito non può quindi ritenersi assolto mediante una) mera dichiarazione della loro esistenza “ab externo”, essendo necessario, ai fini del perfezionamento della fattispecie esoneratrice, che delle “specifiche condizioni cliniche documentate” sia dato riscontro nella certificazione, unitamente al “pericolo per la salute” dell’interessato che il medico certificatore ritenga di ricavarne. Del resto, ove così non fosse, sarebbe neutralizzato qualsiasi potere di controllo – anche nella forma “minima” e “mediata” della esaustività giustificativa della certificazione, la quale implica e sottende la possibilità di vagliare, quantomeno secondo un parametro “minimo” di “attendibilità”, la rispondenza della certificazione alla finalità per la quale è prevista, che la parte appellante esclude essere esercitabile dalla ASL – spettante all’Amministrazione, restando devoluta al medico certificatore ogni decisione in ordine alla (in)sussistenza dell’obbligo vaccinale: esito interpretativo che, tuttavia, risulta dissonante rispetto alla pregnanza – in termini sostanziali (con il riferimento alle “specifiche condizioni cliniche” ed al “pericolo per la salute”) e probatori (allorché si richiede che le prime siano “documentate” ed il secondo “accertato”) delle condizioni esoneratrici, delineate nei termini esposti dal legislatore.
Il D. L. 172/2021 è chiaro: fino al 15 giugno 2022, data che può variare in base alle esigenze epidemiologiche, chi non è in regola con le vaccinazioni anti Covid-19 non può esercitare una professione sanitaria.
Come avviene nello specifico la sospensione?
Gli ordini devono verificare lo stato vaccinale tramite la piattaforma DGC e invitare, chi non è in regola, a produrre entro 5 giorni, la documentazione comprovante:
l’effettuazione della vaccinazione;
l’attestazione del medico di medicina generale relativa all’omissione o al differimento della stessa;
la prenotazione per la vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni e il sanitario entro i 3 giorni successivi alla somministrazione, deve produrre il certificato di vaccinazione.
In caso di inosservanza da parte del professionista, gli ordini adottano un atto di accertamento che determina l’immediata sospensione dell’esercizio professionale con annotazione nell’albo. La sospensione ha natura dichiarativa e non disciplinare e perdura fino:
al completamento del ciclo vaccinale primario;
alla somministrazione della dose booster (per chi ha effettuato la seconda dose da più di 120 giorni);
al 15/06/2022 (data che potrebbe variare).
L’ordine provinciale ha l’onere di comunicare alla federazione nazionale e al datore di lavoro del professionista l’inadempimento dell’obbligo vaccinale di quest’ultimo.
La sospensione incide anche sul rapporto di lavoro e di conseguenza interrompe anche la remunerazione. La sospensione vale anche per i soggetti in malattia, congedo, in maternità o con la legge 104/1992.
Il D. L. 172/2021 è chiaro: fino al 15 giugno 2022, data che può variare in base alle esigenze epidemiologiche, chi non è in regola con le vaccinazioni anti Covid-19 non può esercitare una professione sanitaria.
Come avviene nello specifico la sospensione?
Gli ordini devono verificare lo stato vaccinale tramite la piattaforma DGC e invitare, chi non è in regola, a produrre entro 5 giorni, la documentazione comprovante:
l’effettuazione della vaccinazione;
l’attestazione del medico di medicina generale relativa all’omissione o al differimento della stessa;
la prenotazione per la vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni e il sanitario entro i 3 giorni successivi alla somministrazione, deve produrre il certificato di vaccinazione.
In caso di inosservanza da parte del professionista, gli ordini adottano un atto di accertamento che determina l’immediata sospensione dell’esercizio professionale con annotazione nell’albo. La sospensione ha natura dichiarativa e non disciplinare e perdura fino:
al completamento del ciclo vaccinale primario;
alla somministrazione della dose booster (per chi ha effettuato la seconda dose da più di 120 giorni);
al 15/06/2022 (data che potrebbe variare).
L’ordine provinciale ha l’onere di comunicare alla federazione nazionale e al datore di lavoro del professionista l’inadempimento dell’obbligo vaccinale di quest’ultimo.
La sospensione incide anche sul rapporto di lavoro e di conseguenza interrompe anche la remunerazione. La sospensione vale anche per i soggetti in malattia, congedo, in maternità o con la legge 104/1992.
Nell’attuale contesto sanitario, la corretta applicazione della disciplina sull’orario di lavoro risulta quasi impossibile.
Rimangono alcune criticità, dovute per la maggior parte alla cronica carenza di personale sanitario, come ad esempio, la pronta disponibilità, soprattutto se si è costretti a doverla convertire in lavoro operativo (c.d. pronta disponibilità attiva).
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del medico e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura sanitaria nel più breve tempo possibile dalla chiamata.
L’istituto c.d. reperibilità o pronta disponibilità medica, può essere utilizzato solo per coprire turninotturni o festivi.
la regola è che i turni di pronta disponibilità coperti dal singolo dirigente medico non siano più di dieci al mese. In tale ambito, tuttavia, le eccezioni sono diventate la regola;
la previsione di due o più turni consecutivi di pronta disponibilità di 12ore è illegittima;
a fronte di un turno di guardia notturna deve essere lasciato libero il giorno prima ed il giorno dopo di guardia stesso. Opzioni diverse sono contrarie al dettato normativo;
non si può affidare un turno di pronta disponibilità che va dalle 20 alle 8 del mattino al dirigente medico che sia stato in servizio dalle 14 alle 20 del giorno precedente;
a fronte di un turno notturno di pronta disponibilità deve essere lasciato libero il pomeriggio precedente ed il mattino successivo.
Ove la prestazione venga resa in regime di cd. reperibilità attiva, andrà comunque riconosciuto il diritto alla fruizione del riposo compensativo, nel rispetto dell’art. 36 Cost. e dell’art. 5 della Direttiva n. 2003/88/CE.
Inoltre, per quanto attiene al riposo giornaliero, la misura considerata “minima” della Direttiva Europea Direttiva n. 104/1993/CE è quella di 11 ore consecutive nell’arco di 24 ore, partendo dall’inizio dell’attività.
A questo proposito il Tribunale di Lanciano-Sez. Lavoro ha riconosciuto il diritto del sanitario ad un sostanzioso risarcimento, per la mancata fruizione dei riposi compensativi dovuti a seguito dell’espletamento dei turni di pronta disponibilità attiva e per il mancato rispetto del limite minimo di 11 ore di riposo nell’arco giornaliero da parte della ASL.
Il Collegio considera che, ove gli effetti automatici, che la norma riconnette all’adozione dell’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, venissero intesi in senso lato, come preclusivi dell’esercizio della professione sanitaria tout court, si finirebbe per avvalorare un’interpretazione del citato articolo 4, comma 6:
a) contrastante con la ratio della norma impositiva dell’obbligo vaccinale e foriera di effetti non coerenti con il principio di proporzionalità e di adeguatezza di matrice euro-unitaria, il quale impone di ricercare, tra le scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, ove evitare agli stessi inutili sacrifici;
b) foriera di un’irragionevole discriminazione tra i sanitari che esercitano la professione come lavoratori subordinati o parasubordinati e quelli che la esercitano come lavoratori autonomi, in quanto per i primi, a differenza che per i secondi, non è previsto un divieto assoluto di esercitare l’attività lavorativa, ancorché relegato allo svolgimento di mansioni – anche inferiori – che non implichino rischi di diffusione del contagio e sempre che l’organizzazione aziendale lo permetta.
9.5. Il Collegio ritiene pertanto che l’unica interpretazione della norma che consenta di perseguire il fine primario della tutela precauzionale della salute collettiva e della sicurezza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie in una situazione emergenziale, senza comprimere in modo irragionevole – sia pure temporaneamente – l’interesse del sanitario a svolgere un’attività lavorativa, sia quella di limitare, come espressamente enunciato dall’articolo 4, comma 6, gli effetti dell’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale allo svolgimento delle prestazioni e delle mansioni che comportano contatti interpersonali e di quelle che, pur non svolgendosi mediante un contatto interpersonale, comportino un rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2.
A tal uopo, l’elemento normativo <<contatti interpersonali>>, che il legislatore ha indicato quale attributo delle prestazioni o delle mansioni di cui ha vietato lo svolgimento, deve essere inteso, in coerenza con la ratio legis di apprestare tutti gli strumenti precauzionali per il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2, in senso materiale, come stretto accostamento fisico tra individui, e non in senso relazionale, come rapporto interpersonale che può essere instaurato anche con modalità diverse da quelle del contatto fisico, notoriamente individuato come uno dei potenziali vettori del contagio.
La locuzione <<in qualsiasi altra forma>>, che il legislatore ha utilizzato per colorare il divieto di svolgimento di prestazioni o mansioni diverse da quelle che implicano contatti interpersonali, postula comunque che l’attività lavorativa si risolva in un rischio concreto << di diffusione del contagio da SARS-CoV-2>>.
9.6. Osserva il Collegio che, nell’ambito delle professioni sanitarie, esistono delle attività, praticabili grazie alla tecnologia sanitaria, che il personale sanitario può svolgere senza necessità di instaurare contatti interpersonali fisici, quali ad esempio l’attività di telemedicina, di consulenza, di formazione e di educazione sanitaria, di consultazione a distanza mediante gli strumenti telematici o telefonici, particolarmente utili per effettuare una prima diagnosi sulla base di referti disponibili nel fascicolo sanitario telematico e per fornire un’immediata e qualificata risposta alla crescente domanda di informazione sanitaria, le quali non potrebbero essere svolte in caso di sospensione dall’esercizio della professione sanitaria.
La sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportino comunque il rischio di diffusione del contagio non può dunque coincidere con la sospensione dall’iscrizione all’albo professionale, ancorché la vaccinazione sia stata elevata a <<requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati>>.
Deve essere annullato l’atto di accertamento adottato dall’ATS di -OMISSIS-, nella parte in cui estende la sospensione dal diritto di svolgere le prestazioni professionali anche a quelle prestazioni che, per loro natura o per le modalità di svolgimento, non implicano contatti interpersonali o non sono rischiose per la diffusione del contagio da Sars-CoV-2.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia N. 00109/2022 Pubblicato il 17/01/2022
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha iniziato ad istruire pratiche per il risarcimento danno di quanti hanno contratto il coronavirus in occasione della propria attività lavorativa.
Difatti il Decreto Cura Italia, ha riconosciuto il coronavirus come malattia professionale. Pertanto, le categorie interessate sono costituite da tutti coloro che hanno continuato a lavorare durante l’epidemia. Presupposto indefettibile del risarcimento è la sussistenza del nesso di causalità, ossia la prova che, effettivamente, il virus è stato contratto nell’espletamento dell’attività lavorativa. A tal proposito l’Inail dispone una propria istruttoria amministrativa, caratterizzata da indagini, ispezioni nelle aziende ed accertamenti medico legali, al fine di accertare che il risarcimento sia dovuto
Pertanto medici, infermieri, operatori sanitari, personale degli uffici e coloro che lavorano in genere a contatto con il pubblico, potranno avanzare una pratica risarcitoria in tal senso. Naturalmente, il risarcimento danno spetterà qualora si provi che il virus è stato contratto sul posto di lavoro, nello svolgimento dell’attività lavorativa, o comunque durante lo spostamento casalavoro. Pertanto, per taluni si procederà per ottenere il risarcimento per malattia, per altri per morte da e sul lavoro. In quest’ultimo caso, la legittimazione all’azione e il relativo risarcimento spetterà ai familiari delle vittime. L’Inail ha chiarito che la maggior parte delle richieste presentate sino ad oggi, ha riguardato chi ha contratto il virus sul posto di lavoro. Pochi sono quelli che hanno fatto richiesta per malattia contratta in itinere, cioè nel percorso per arrivarvi e quello contrario. Si tratterebbe ad esempio di coloro che si recavano a lavoro con il treno, attraversando zone ad alto rischio. In caso di contagio da COVID-19 di un dipendente vi è una astratta possibilità per il datore di lavoro di incorrere nella responsabilità penale per i reati di lesioni personali gravi/gravissime (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (589 c.p.) – aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche – qualora non siano state adottate le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio dei lavoratori, cagionando la malattia o la morte del lavoratore.
E’ opportuno che i datori di lavoro, fermo il rispetto delle norme cogenti predisposte dalle Autorità in materia di dotazione e messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuale, provvedano ad aggiornare il Documento dei Valutazione dei Rischi attraverso la profilazione del rischio del contagio da COVID-19 e l’elencazione delle misure di tutela ed attenuazione del rischio. In alternativa, i datori di lavoro sono comunque chiamati ad integrare e rafforzare le ordinarie indicazioni igieniche mediante la predisposizione di piani di intervento specifici redatti in collaborazione
con il Servizio di Prevenzione e Protezione istituito ai sensi dell’art. 31 e ss. D. Lgs. 81/2008 e con il Medico Competente nominato ai sensi dell’art. 38 e ss. D. Lgs. 81/2008. In queste ipotesi dovrebbe essere dimostrato in ogni caso che il contagio sia avvenuto nell’ambiente di lavoro – e non, ad esempio, presso il proprio domicilio o, ancora, nell’ambito della propria vita privata o sociale – ed a causa della mancata adozione delle misure di prevenzione da parte del datore di lavoro. A questo proposito, la colpa specifica del datore di lavoro potrebbe essere individuata nella mancata osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/08 e, in particolare, dell’art. 18 che, tra gli altri, pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di: – fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il Medico Competente; – richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e igiene sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione; – adottare misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; – informare i lavoratori dei rischi e delle disposizioni prese in materia di protezione; – astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un rischio grave e immediato. In caso di accertamento della responsabilità del datore di lavoro, lo stesso potrà essere chiamato a risarcire il c.d. danno differenziale, ottenuto dalla differenza tra quanto versato dall’ Inail a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro o malattia professionale, e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro in conseguenza di una sua specifica responsabilità. Infatti, le prestazioni erogate dall’assicuratore sociale sono dovute in ragione del semplice verificarsi dell’infortunio, mentre il risarcimento presuppone non solo il verificarsi dell’evento dannoso, ma anche la sua configurabilità come illecito in quanto prodottosi a seguito di un comportamento colposo del datore di lavoro o di un terzo.
Per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARSCoV-2, il Ministro della Salute ha adottato, con proprio decreto, il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da
SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale. L’art. 1, comma 464 della legge 178/2020–Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, dispone che laddove il numero dei professionisti sanitari di cui ai commi 459 e 462 della medesima norma (medici specializzandi, laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, infermieri e assistenti sanitari iscritti ai rispettivi ordini professionali, ecc.) non risulti sufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini contro il SARSCoV-2 in tutto il territorio nazionale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale, possono ricorrere, per il personale medico nonché per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui ai rispettivi vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro. La giurisprudenza sia di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 20789 del 04/10/2007), che amministrativa (cfr. da ultimo Consiglio di Stato n. 4745 del 25/9/2013) è pacifica nell’affermare che nel pubblico impiego la circostanza che in concreto siano state effettuate prestazioni di lavoro straordinario non è sufficiente a radicare nel dipendente il diritto al relativo compenso, essendo necessaria una previa autorizzazione perché, altrimenti, si determinerebbe quoad effectum l’equiparazione del lavoro straordinario autorizzato a quello in cui non è intervenuto alcun atto autorizzativo, compensando anche attività lavorative svolte. La necessità dell’autorizzazione preventiva risponde, infatti, ad esigenze di carattere pubblico indefettibili che trovano fondamento nei principi che reggono l’ordinamento di contabilità erariale dello Stato e degli Enti pubblici. La stessa, peraltro, consente di verificare preventivamente, nel rispetto dell’art. 97 Cost., la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di servizio.
Per le suddette ragioni si richiede che l’autorizzazione, per essere valida, deve recare la puntuale indicazione non solo delle ore aggiuntive di lavoro richieste, ma anche delle esigenze di servizio, comprovate e indilazionabili, che rendono necessario il ricorso ad esse. A più rigorose condizioni di validità la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato sent. n. 472 del 10/2/2004) ritiene ipotizzabile una ratifica delle attività comunque svolte e cioè solo allorché le prestazioni siano state espletate per improcrastinabili ed inderogabili esigenze di servizio da indicare specificamente nell’atto di ratifica.
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