Il dipendente pubblico turnista, nella specie il personale ospedaliero, per il solo superamento delle 6 ore lavorative, ha automaticamente diritto alla pausa pranzo e quindi al buono pasto, indipendentemente dalle concrete modalità di svolgimento del turno di lavoro e anche in mancanza di una specifica domanda del lavoratore e fruire della pausa pranzo/cena, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto.
A stabilirlo la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 31 ottobre 2022, n. 32113.
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