Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5 dell’art.14 del CCNL 3 novembre 2005, sia necessario un impegno aggiuntivo ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni contrattualmente previsti, l’Azienda può concordare con l’équipe interessata l’applicazione dell’istituto previsto dall’art.55, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000. In special modo, il Direttore Generale, qualora ne ricorrano condizioni e presupposti, può autorizzare il ricorso all’istituto delle prestazioni aggiuntive, al fine di contribuire alla progressiva riduzione delle liste d’attesa, tenuto conto dell’apporto dato dal singolo specialista / équipe all’attività istituzionale e delle concrete possibilità di incidere sui tempi di attesa delle relative prestazioni.
Il Tribunale di Vasto, adito in funzione di Giudice del lavoro, ha riconosciuto ai crediti dei ricorrenti il carattere della “certezza, liquidità ed esigibilità” richiesti dagli articoli 633 e ss. c.p.c. per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive
Fondamentale, al riguardo, è stato per i ricorrenti l’aver, come già detto, adeguatamente documentato le prestazioni aggiuntive svolte per circa un anno e mezzo (dal gennaio 2015 all’aprile 2016):
Dette prestazioni, consistite per ciascuno dei ricorrenti in un numero determinato di ore autorizzate di attività ambulatoriale resa al di fuori dell’orario di servizio, sono state regolarmente vidimate con apposito codice di timbratura, come debitamente documentato dalle schede mensili di rilevazione presenze e dalle conseguenti richieste di liquidazione turni aggiuntivi, trasmesse dal Dirigente Medico Responsabile del Distretto sanitario di competenza al Dirigente Gestione Amministrativa P.P.O.O., deputato alla liquidazione dei compensi per lo svolgimento di tali prestazioni.
