L’accesso, quantomeno in relazione agli anni successivi all’assunzione, non configura un controllo generalizzato sull’attività amministrativa, bensì una operazione giustificata dalla necessità di accedere ad atti che per quanto storicamente e numericamente rilevanti sono suscettibili di produrre effetti diretti o indiretti sulla posizione retributiva/contributiva del dipendente del SSN. Non può quindi negarsi che sussiste l’interesse, in capo a quest’ultimo, a svolgere tutte le necessarie verifiche prima di intraprendere un’eventuale azione giurisdizionale davanti al giudice competente a tutela delle proprie posizioni giuridiche.
T.A.R. Marche Ancona Sez. I, Sent. n. 769 del 23.10.2015
