La disciplina introdotta attraverso il D.L. n. 162 del 2019, così come modificata per effetto della legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, consentiva, ai sensi dell’articolo 5-bis e in deroga al comma 1 dell’articolo 15-nonies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, di chiedere la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i 40 anni di servizio effettivo, prevedendo contestualmente che l’amministrazione, nel rispetto di criteri organizzativi predeterminati con appositi atti aziendali, potesse autorizzare tale prosecuzione fino all’assunzione di nuovi medici specialisti, indicendo le relative procedure di reclutamento non oltre 180 giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione alla permanenza in servizio. Tale impianto è stato poi modificato dall’articolo 30-bis della L. 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, attraverso cui è stato riformulato il comma 2 dell’articolo 5-bis. La modifica intercorsa trova la sua giustificazione nell’acuirsi della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del COVID-19, innestandosi nell’ambito più generale delle misure di sostegno a diversi settori in connessione all’emergenza epidemiologica.
Infatti, in linea con l’orientamento giurisprudenziale più recente del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 479), questo Collegio ritiene che “la permanenza in servizio oltre i limiti ordinari di età …è divenuto istituto da considerare ormai eccezionale a causa delle esigenze generali di contenimento della spesa pubblica “, e “la sua determinazione in concreto va sorretta, se nel senso della protrazione del servizio, da adeguate giustificazioni in relazione ai parametri di valutazione indicati dalla disposizione, la cui ragione va puntualmente esternata”, laddove con il diniego del trattenimento in servizio si configura “la situazione ordinaria di normale estinzione del rapporto lavorativo ver raggiungimento dei limiti di età”.
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