La contestazione circa la intervenuta revoca della posizione organizzativa appartiene al GO

Ritenuto, al riguardo, che non è dubbio che la controversia inerisca alla gestione del rapporto di lavoro, privatizzato, intercorrente tra il ricorrente e la ASL resistente, essendo in particolare relativa alla contestazione circa la intervenuta revoca della posizione organizzativa al ricorrente, con i conseguenti precipitati economici infine esitati nel disposto recupero; al riguardo, può ricordarsi che le c.d. “posizioni organizzative” si concretano nel conferimento, al personale inquadrato nelle aree, di incarichi relativi allo svolgimento di compiti che comportano elevate capacità professionali e culturali corrispondenti alla direzione di unità organizzative complesse e all’espletamento dia attività professionali e nell’attribuzione della relativa posizione funzionale; il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa è possibile esclusivamente per situazioni tipizzate, descritte nel contratto, può essere concesso a termine, è connotato da una specifica retribuzione variabile, in quanto sottoposto alla verifica del programma da attuare e del risultato, ed è revocabile; l’attività dell’Amministrazione, nell’applicazione della disposizione contrattuale che disegna e regolamenta le posizioni organizzative, dunque, non costituisce esercizio di un potere di organizzazione ma adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto che non può che avere natura paritetica; i compiti relativi all’individuazione e all’attribuzione delle posizioni organizzative trovano invero fondamento nella contrattazione collettiva e si traducono in atti di diritto privato di micro-organizzazione, non sussumibile nel numerus clausus degli atti di macro-organizzazione di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 (così, già Cass., Sezioni Unite, n. 16540/2008);

Ritenuto, tuttavia, per quanto sopra detto, che il conferimento, come la revoca, delle posizioni organizzative esula dall’ambito degli atti amministrativi autoritativi (D.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) e si iscrive invece appieno nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro (D.Lgs. cit. art. 5, comma 2; art. 63, commi 1 e 4), in particolare configurandosi l’attività dell’Amministrazione non come esercizio di un potere di organizzazione, ma come adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto.

 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. Pubblicato il 12/01/2022

N. 00213/2022 REG.PROV.COLL. N. 05503/2021 REG.RIC.

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Avvocato Luca Damiano