Comparto: spetta un’indennità per la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni per i giorni di lavoro festivi infrasettimanali.

La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l’attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.

Con ricorso depositato il 08/10/2021 De Pa. Sa., premesso di lavorare per conto ed alle dipendenze della ASL NAPOLI 2 NORD presso il presidio ospedaliero di Pozzuoli, con inquadramento nel livello D6 del CCNL per il personale Aziende Sanitarie corrispondente alla qualifica di collaboratore professionale sanitario Infermiere, ha esposto: di svolgere un turno di lavoro diversamente articolato – in orario antimeridiano, pomeridiano e notturno – su cinque giorni settimanali; che per il periodo dal giugno 2016 ad oggi ha prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali risultanti dalla Stampa Cartellino ed analiticamente indicati in ricorso per ciascuno degli anni considerati; di non avere goduto del riposo compensativo né di avere percepito alcuna retribuzione per il lavoro straordinario contrariamente al disposto dell’art. 29 del CCNL 2016-2018, secondo cui “l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.

In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui “l’indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo” (cfr. Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021).

Seppur nei singoli mesi in cui il ricorrente, lavorando anche nel festivo infrasettimanale, ha goduto di riposi pari ed anche maggiori di quelli che avrebbe dovuto fruire, ciò non dipende di certo dall’aver lavorato durante la festività ma deriva dall’ordinaria articolazione oraria. Pertanto il riposo fruito in quanto non connesso allo svolgimento dell’attività lavorativa in quella specifica giornata non può considerarsi riconosciuto in applicazione della normativa contrattuale riportata così come interpretata e pertanto non è solutorio.

Non può essere, poi, condiviso il rilievo secondo cui il compenso rivendicato non spetterebbe, in quanto non richiesto nel termine di 30 previsto dal comma 6 dell’art. 29 del CCNL 2016- 2018, non contenendo la norma in esame alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza: “L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. La tardiva proposizione della richiesta rileva ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell’amministrazione, la cui decorrenza, pertanto, deve essere fatta risalire all’atto di messa in mora, notificato in data 25 maggio 2021 (cfr. sentenza Tribunale di Napoli, n. 2555/2022, G. Cardellicchio).

La ASL Napoli 2 Nord va pertanto condannata al pagamento in favore dell’istante della somma di € 4637,58, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di messa in mora della datrice di lavoro (10/09/2021), al saldo.

Tribunale Napoli sez. lav., 25/05/2023, (ud. 25/05/2023, dep. 25/05/2023), n.3546

Nell’ipotesi in cui il dipendente non goda delle ferie maturate e non fruite entro il termine stabilito dalla normativa contrattuale, il diritto al loro godimento deve essere considerato decaduto?

Il datore di lavoro, quindi, non può limitarsi a sottrarre automaticamente al lavoratore il diritto

alle ferie dopo aver preso atto della loro mancata fruizione entro i tempi contrattuali ma, prima di

poter “azzerare” il contatore delle ferie maturate e non godute il datore di lavoro, ha l’onere di

dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse messo

effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto (Corte

UE 6.10.2018 in causa C-684/16, punti da 45 a 47). Il datore di lavoro, dunque, è tenuto ad

assicurarsi che il lavoratore fruisca delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario

formalmente, a fruirne  in tempo utile a garantire che le stesse siano ancora idonee ad

apportare all’interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte (Corte UE  18.01.2024 in

causa C-218/22, punti da 48 a 50).

Si deve concludere che, pur non potendosi escludere casi eccezionali che rendono di fatto

impossibile la fruizione delle ferie nei tempi stabiliti contrattualmente (come, ad esempio, un

lungo periodo di malattia), in via ordinaria, l’amministrazione ha l’onere di pianificare le ferie dei

lavoratori con un certo preavviso, monitorando le ferie residue in capo ad ogni dipendente per

agevolarlo ad esercitare in modo effettivo il proprio diritto.

Dirigente medico: la giurisprudenza più recente sul complesso e contraddittorio sistema degli incarichi

Il sistema degli incarichi dirigenziali, già delineato nella precedente tornata contrattuale, è stato oggetto di specifici aggiornamenti finalizzati a garantire un incarico a tutti i dirigenti, rendendo maggiormente esigibile anche il predetto istituto contrattuale.

Il contratto 2019-2021 si qualifica, fra l’altro, per l’attenzione riservata alla specialità di questa dirigenza, che si è manifestata in modo forte nella maggior tutela nei confronti del dirigente relativamente alle condizioni di lavoro e alla valorizzazione della carriera attraverso l’obbligo di attribuzione degli incarichi, alla introduzione di un diritto che riconosce le ore lavorate in più e l’obbligo al loro recupero.

Corte di Cassazione civile, sez. V, sentenza n. 14344 del 5.5.2022 – Non è tassabile il risarcimento del danno corrisposto dal datore di lavoro a seguito della mancata attivazione, prescritta dalla contrattazione collettiva, del sistema della retribuzione di risultato o per obiettivi, configurandosi come una “perdita di chance”. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, contro due dirigenti medici, che resistono con controricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che — nella causa di impugnazione degli avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione IRPEF, quali redditi di lavoro dipendente, le somme riconosciute ad una ASL ai propri dipendenti, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi di cui all’art. 52 del CCNL dell’8.6.2000 in esecuzione degli accordi transattivi raggiunti dalle parti. Le liti transatte riguardano il risarcimento del danno da perdita di chance di accrescimento professionale e, quindi, gli importi ricevuti dagli interessati sono esenti da tassazione, La Cassazione pertanto ha stabilito, in linea con la giurisprudenza di legittimità, in tema di imposte sui redditi, che in base all’art. 6, comma 2, del TUIR, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se risultino destinate a reintegrare un danno da mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), mentre non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa, come quello da perdita di chance. cd. danno emergente).

Il datore di lavoro deve offrire la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 09/11/2023) 27/11/2023, n. 32807

La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie (se necessario formalmente) e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

La perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: i) di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente; ii) di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire iii) del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass., Sez. L, 20 giugno 2023, n. 17643 con riferimento a un caso di dimissioni del dipendente);

questa Corte ha già affermato che la prescrizione del diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perchè egli non ne ha goduto nonostante l’invito ad usufruirne; siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l’avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass., Sez. L, 20 giugno 2023, n. 17643);

senonchè, in merito a tale prova, che incombe al datore di lavoro fornire, il giudice d’appello ha chiarito che era stata l’Azienda a creare “colpevolmente”  i presupposti per la mancata fruizione per tempo delle ferie spettanti.

Prevista la specifica indennità per i turni di pronta disponibilità in eccedenza

Per i turni di pronta disponibilità resi dal personale medico e dai dirigenti medici oltre il numero mensile stabilito ‘di regola’ dalla contrattazione collettiva, deve essere corrisposta la specifica indennità retributiva prevista dall’art. 17, comma 5, del CCNL dirigenza medica 2002 – 2005, senza che per i dirigenti medici la stessa possa essere assorbita nella retribuzione di risultato.

lo stress psicofisico cagionato al dipendente; in ragione del carattere continuativo ed ininterrotto dell’adibizione del A.A. a turni di reperibilità eccedenti i 10 mensili dall’aprile del 2004 al marzo 2014, dell’entità del monte ore accumulato (906 turni eccedenti nell’arco temporale di un decennio) e della specificità dell’attività svolta, considerava provati sia il colpevole inadempimento dell’Amministrazione, che il danno da stress psico-fisico subito dal lavoratore.

Si è dunque evidenziato che il “servizio di pronta disponibilità”, “caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure cui (…)” è stato disciplinato nel tempo, con disposizioni di analogo contenuto, dall’art. 20 del CCNL 5 dicembre 1996, Comparto sanità, dirigenza medico veterinaria, dall’art. 16, comma 8, del CCNL 8 giugno 2000 (secondo cui tutti i dirigenti medici di cui al comma 1, indipendentemente dall’esclusività del rapporto sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti dagli artt. 19 e 20, CCNL 5.12.96)e dall’art. 17 del CCNL 2002-2005, dal CCNL 19 dicembre 2019, art. 27, comma 6.

L’art. 17, comma 4, del CCNL 2002-2005 stabilisce che “il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese“, mentre il comma 5 regola la retribuzione del servizio e stabilisce che la pronta disponibilità dà diritto ad una indennità, modulata secondo l’orario prestato; in caso di chiamata, l’attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario.

La giurisprudenza di questa Corte ha già esaminato alcuni aspetti della suddetta disciplina convenzionale.

Si è inoltre affermato che l’art. 17, comma 5, nel prevedere il diritto del dirigente in reperibilità chiamato a rendere la prestazione a percepire, oltre alle indennità ivi stabilite, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario, o, in alternativa, ad usufruire di un corrispondente recupero orario, non esclude che l’Azienda sanitaria debba inoltre garantire al medico, anche senza sua richiesta, il riposo settimanale, trattandosi di diritto indisponibile (Cass. n. 5465/2016).

L’interpretazione dell’art. 17, comma 4 (e delle altre di analogo contenuto che nel tempo hanno disciplinato, per i dirigenti medici, i turni di pronta disponibilità), sia in ragione del tenore letterale già di per sé chiaro, sia considerando gli ulteriori criteri ermeneutici sopra richiamati nonché i principi già affermati da questa Corte con riferimento all’art. 7 del CCNI, Comparto sanità del 20 settembre 2001, è dunque nel senso che la disposizione non esclude la prestazione di turni ulteriori rispetto a quelli mensili previsti “di regola”, che quindi sono soggetti alla medesima disciplina collettiva dei turni ordinari.

Anche per i turni prestati in eccedenza va pertanto riconosciuta l’indennità di cui all’art. 17, comma 5 (e dalle disposizioni anteriori e successive di identico contenuto), che, come questa Corte ha già affermato, è caratterizzata da una propria specificità ed autonomia che rientra nel trattamento economico del dirigente medico sia pure come voce non fissa e ricorrente (Cass., S.U., 9279/2016).

E’ pur vero che la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabili dell’incarico affidatogli, ma, proprio a conferma di tale principio si è affermato che quando la disciplina collettiva ha inteso riconoscere una compensazione delle ore di lavoro straordinario per i medici-dirigenti lo ha specificamente previsto come avvenuto per l’attività connessa alle guardie mediche o alla cosiddetta pronta disponibilità (si v., Cass., n. 16855/2021, e giurisprudenza nella stessa richiamata).

Tale principio vale anche per i turni di pronta disponibilità (oltre che per la eventuale effettiva prestazione oraria), di talché questi ultimi, allorché l’Azienda abbia inteso farvi ricorso oltre il numero indicato dall’art. 17, comma 4, del CCNL 2005, vanno retribuiti quale autonoma voce del trattamento accessorio.

Per i turni di pronta disponibilità resi dal personale medico e dai dirigenti medici oltre il numero mensile stabilito “di regola” dalla contrattazione collettiva, deve essere corrisposta la specifica indennità retributiva prevista dall’art. 17, comma 5, del CCNL dirigenza medica 2002- 2005, senza che per i dirigenti medici la stessa possa essere assorbita nella retribuzione di risultato.

Peraltro, lo svolgimento sistematico per anni di turni di pronta disponibilità in misura smodatamente eccedente la regola ordinaria, specie laddove non bilanciato – nel caso di turni festivi – da riposi compensativi, ben può comportare la sottoposizione a notevole stress psicofisico con ripercussioni sia sulla qualità di lavoro che sulla qualità della propria vita privata e di relazione.

Remunerazione di attività svolta oltre il debito orario per l’assicurazione di prestazioni aggiuntive e lavoro straordinario

Nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la previa autorizzazione dell’amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l’art. 2108 c.c., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario se debitamente autorizzato e che, dunque, rispetto ai vincoli previsti dalla disciplina collettiva, la presenza dell’autorizzazione è il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 c.c.

In tal senso questa S.C. già si è espressa in tal senso, seppure rispetto alle prestazioni “aggiuntive” dei dirigenti medici ai sensi degli artt. 14, comma 6, CCNL 2005 e 5, comma 2, del CCNL 2000 di Area (Cass. 5 aprile 2023, n. 9413).

Lo svolgimento di lavoro oltre il debito orario non intercetta infatti, sotto il profilo della remunerazione, soltanto quella fattispecie delle prestazioni c.d. “aggiuntive”, ma anche quella del lavoro straordinario

Il primo motivo di ricorso fa leva sul fatto che la ASP, quale datore di lavoro, richiese e recepì dal lavoratore le prestazioni svolte oltre il debito orario, da cui derivò anche per l’ente la percezione di “ricavi”, secondo quanto risulterebbe emergere dai documenti incorporati al ricorso per cassazione.

Per autorizzazione, in questo diverso ambito, si intende piuttosto il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso del medesimo; consenso alle prestazioni che può anche essere implicito e che, una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento del lavoro straordinario.

La Consulta, nel vagliare la legittimità dell’art. 2033 c.c., rispetto alla ripetizione di pagamenti indebiti nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, ha evidenziato come la disciplina dell’art. 2126 c.c., in ragione della protezione da assicurata alla “causa dell’attribuzione, costituita da una attività lavorativa che è stata, di fatto, concretamente prestata, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta”, giustifica “sia la pretesa a conseguire il corrispettivo sia, qualora questo sia stato già erogato, l’irripetibilità del medesimo”, ponendosi, sotto quest’ultimo profilo, come uno dei parametri di equilibrio dell’ordinamento a fronte di pretese recuperatorie sproporzionate rispetto alle situazioni coinvolte, ma inevitabilmente giustificando e corroborando la centralità della norma anche ove vista sotto il profilo della prestazioni retributive che essa impone siano adempiute, pur in assenza di validità, anche solo in parte, del rapporto di lavoro e delle prestazioni rese.

La già menzionata centralità dell’art. 2126 c.c. va infatti posta in connessione anche con le tutele costituzionali del lavoro e della sua retribuzione (art. 35, comma 1; art. 36 Cost.), secondo un sistema che impedisce di ravvisare ostacoli rispetto al pagamento di prestazioni comunque rese con il consenso del datore di lavoro, anche pubblico, seppur poi si evidenzino contrasti con previsioni della contrattazione collettiva, delle regole autorizzatorie per esso previste o con vincoli di spesa.

Questi ultimi, secondo l’inclinazione costituzionale di cui si è detto, non possono essere valorizzati nel senso di escludere ogni pagamento per una prestazione che sia stata resa, con il consenso di chi gerarchicamente la poteva richiedere o accettare.

Avvocato Luca Damiano