La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l’attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Con ricorso depositato il 08/10/2021 De Pa. Sa., premesso di lavorare per conto ed alle dipendenze della ASL NAPOLI 2 NORD presso il presidio ospedaliero di Pozzuoli, con inquadramento nel livello D6 del CCNL per il personale Aziende Sanitarie corrispondente alla qualifica di collaboratore professionale sanitario Infermiere, ha esposto: di svolgere un turno di lavoro diversamente articolato – in orario antimeridiano, pomeridiano e notturno – su cinque giorni settimanali; che per il periodo dal giugno 2016 ad oggi ha prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali risultanti dalla Stampa Cartellino ed analiticamente indicati in ricorso per ciascuno degli anni considerati; di non avere goduto del riposo compensativo né di avere percepito alcuna retribuzione per il lavoro straordinario contrariamente al disposto dell’art. 29 del CCNL 2016-2018, secondo cui “l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui “l’indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo” (cfr. Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021).
Seppur nei singoli mesi in cui il ricorrente, lavorando anche nel festivo infrasettimanale, ha goduto di riposi pari ed anche maggiori di quelli che avrebbe dovuto fruire, ciò non dipende di certo dall’aver lavorato durante la festività ma deriva dall’ordinaria articolazione oraria. Pertanto il riposo fruito in quanto non connesso allo svolgimento dell’attività lavorativa in quella specifica giornata non può considerarsi riconosciuto in applicazione della normativa contrattuale riportata così come interpretata e pertanto non è solutorio.
Non può essere, poi, condiviso il rilievo secondo cui il compenso rivendicato non spetterebbe, in quanto non richiesto nel termine di 30 previsto dal comma 6 dell’art. 29 del CCNL 2016- 2018, non contenendo la norma in esame alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza: “L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. La tardiva proposizione della richiesta rileva ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell’amministrazione, la cui decorrenza, pertanto, deve essere fatta risalire all’atto di messa in mora, notificato in data 25 maggio 2021 (cfr. sentenza Tribunale di Napoli, n. 2555/2022, G. Cardellicchio).
La ASL Napoli 2 Nord va pertanto condannata al pagamento in favore dell’istante della somma di € 4637,58, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di messa in mora della datrice di lavoro (10/09/2021), al saldo.
Tribunale Napoli sez. lav., 25/05/2023, (ud. 25/05/2023, dep. 25/05/2023), n.3546





