Lavoratori esonerati dal turno notturno anche se il familiare non è affetto da handicap grave

La Corte di Cassazione ha stabilito, nell’ordinanza n. 12649/2023, che un lavoratore o una lavoratrice che ha a carico una persona disabile non è tenuto a prestare attività in orario notturno, indipendentemente dalla gravità della disabilità. Tale decisione conferma quanto stabilito dai primi due gradi di giudizio.

L’articolo 11, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 66/2003 (e l’articolo 53, comma 3, del Dlgs 151/2001) afferma chiaramente che i lavoratori non sono obbligati a svolgere lavoro notturno se hanno a carico una persona ritenuta disabile secondo la legge 104/1992. Secondo l’interpretazione di un’azienda, questa disposizione richiede che l’esenzione dal lavoro notturno si applichi solo se l’handicap è grave, poiché solo in questa situazione si rende necessaria un’assistenza sistematica, adeguata ed effettiva che giustifichi l’impossibilità di svolgere obblighi lavorativi contrapposti.

La Corte di Cassazione non condivide questa interpretazione della norma perché sottolinea che l’articolo 3 della legge 104/1992 definisce sia la condizione di handicap (comma 1) che quella di handicap grave (comma 3) e afferma che “è in condizione di disabilità già chi presenta le menomazioni descritte dal comma 1”. Inoltre, il requisito di essere “a carico” non influisce sulla gravità della disabilità. I giudici argomentano che è possibile prendersi cura di una persona con una minorazione che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e che determina un processo di svantaggio sociale o emarginazione, anche se non richiede un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.

L’ordinanza osserva anche che quando è stato previsto un beneficio subordinato alla presenza di un handicap grave, la legge lo ha espressamente indicato. Al contrario, la stessa Cassazione, nel rispetto della tutela della persona disabile, ha stabilito che il trasferimento del lavoratore senza il suo consenso è vietato anche se la disabilità del familiare di cui si prende cura non è grave, nonostante la norma preveda questa condizione di gravità. Inoltre, in un caso, è stato ritenuto sufficiente che il lavoratore fosse invalido al 100% anche se non contemporaneamente alla fruizione dei benefici previsti dalla legge 104/1992.

In sintesi, la Corte di Cassazione ritiene che l’introduzione del requisito aggiuntivo della gravità dell’handicap per l’esonero dal lavoro notturno sarebbe una interpretazione errata del testo di legge, soprattutto considerando che nel campo dei diritti delle persone disabili non sono ammesse restrizioni di tutela al di fuori di una chiara posizione del legislatore.

Dirigenza medica e mancato conferimento incarico: il risarcimento del danno

La retribuzione di posizione dei dirigenti medici e sanitari, che si compone di una parte fissa ed una variabile, è correlata anche all’incarico ricoperto.

La determinazione degli incarichi ed il relativo riconoscimento non sono tuttavia lasciati al libero arbitrio dell’azienda, rispondendo invece a precisi obblighi contrattuali che impongono all’amministrazione l’adozione di determinati provvedimenti all’esito di ben specifiche procedure che, non solo devono essere attivate, ma anche concluse secondo tempistiche ragionevoli, senza possibilità di rinvio a proprio piacimento e senza adeguata motivazione.

Un dirigente medico titolare di incarico professionale di alta specializzazione ex art. 27 lett. C del CCNL Dirigenza medica, conveniva in giudizio la sua Azienda, richiedendo il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale per non aver effettuato le procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali, con relativa pesatura degli incarichi, necessarie per ottenere la liquidazione della parte variabile dell’indennità di posizione aziendale.

Il riconoscimento dell’indennità di posizione variabile era correlata al completamento di un iter procedurale, che prevedeva l’approvazione del provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali fondato, ai sensi dell’art. 53 CCNL di settore del 5.12.1996, sulla diversa pesatura di ciascun incarico in base all’importanza e alla complessità, non procrastinabile senza fornire adeguata motivazione.

La mancata attivazione delle procedure prima descritte, pur non potendo consentire la sostituzione del giudice all’attività amministrativa nella determinazione dell’importo dovuto, costituiva allora un inadempimento contrattuale dell’amministrazione, con conseguente responsabilità datoriale ai sensi dell’art. 1218 c.c. e relativo riconoscimento del ristoro patrimoniale quantificato in circa 10.000,00 euro.

Cassazione Sez. Lav. pronuncia n. 8663/23

Avvocato Luca Damiano