Necessita di previo nulla osta ex art. 22 Stat. Lav. ogni trasferimento del dirigente sindacale nell’ambito della pubblica amministrazione che consista in un mutamento di sede anche se questa è ubicata nello stesso comune ed a distanza esigua dalla precedente.
Al riguardo, la Suprema Corte ha meglio precisato l’ambito di applicazione dell’art. 22 Stat. Lav. che si riferisce al trasferimento da un’unità produttiva all’altra, “intendendosi per quest’ultima – alla stregua della previsione contenuta nell’art. 35 dello Statuto dei lavoratori quell’entità aziendale (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell’impresa) che, anche se articolata in organismi minori, si caratterizzi per sostanziali condizioni imprenditoriali d’indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in esse si svolga e si concluda il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale.
Ma per il settore del pubblico impiego alla nozione di unità produttiva di cui all’art. 22 della L. 300/1970 si aggiunge anche il requisito di “sede” previsto dall’art. 18, comma 4 del CCNQ del 7.8.1998, che risulta essere un concetto più ampio di quello dello indicato nello Stat. Lav.
Di conseguenza il nulla osta al trasferimento del dirigente sindacale nelle pubbliche amministrazioni è subordinato al trasferimento in unità produttiva diversa al di fuori della medesima sede.
Invero, la mutazione del luogo della prestazione – ha ribadito l’organo giudicante – indipendentemente dalla misura (dunque anche esigua, come nel caso in argomento) diventa rilevante atteso che è potenzialmente idonea “a recidere il legame esistente fra il dirigente sindacale e il gruppo di cui egli è espressione o a rendere più difficile l’esercizio delle prerogative attribuitegli.”
Invero, attenendosi al consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 1684/2003), ha tenuto a precisare che per integrarsi gli estremi della condotta antisindacale di cui all’art. 28 Stat. Lav. è solo “sufficiente che il comportamento del datore di lavoro leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali” non essendo necessari la presenza di altri elementi quali, per esempio, uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro.
Ovviamente l’onere della prova è a carico dell’Organizzazione sindacale in ottemperanza al principio di cui all’art. 2697 c.c. che dispone che colui che intende far valere un diritto in giudizio ha l’onere di provare i fatti dedotti a fondamento dello stesso, tuttavia, per integrare gli estremi della condotta antisindacale non è necessaria la prova del danno subito.
In altre parole, si deve ritenere sufficiente accertare l’obiettiva portata lesiva del comportamento, cioè la sua capacità a ostacolare l’esercizio dei diritti e dunque, il giudice si deve limitare ad accertare l’idoneità della condotta denunciata a minacciare i beni protetti dall’art. 39 e 40 Cost.
La vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall’art. 4 del D.L. n. 44 del 2021 per il personale medico e, più in generale, di interesse sanitario risponde ad una chiara finalità di tutela non solo – e anzitutto – di questo personale sui luoghi di lavoro e, dunque, a beneficio della persona, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il principio di solidarietà (art. 2 Costituzione), e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili, che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di cura e assistenza. Pertanto, ad avviso del collegio, l’art. 4 del D.L. n. 44/2021 laddove prevede l’obbligo vaccinale per “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43” deve interpretarsi nel senso che include i tirocinanti che, nell’ambito del percorso formativo, vengano a contatto con l’utenza in ambito sanitario, ricorrendo le medesime ragioni di tutela dei pazienti. Cons. giust. amm. Sicilia Sez. giurisdiz., Ord., (ud. 12-01-2022) 17-01-2022, n. 38.
In termini più generali, e in applicazione del principio costituzionale di solidarietà, il Consiglio di Stato n. 7045/2021 ha affermato che, in fase emergenziale, di fronte al bisogno pressante, drammatico, indifferibile di tutelare la salute pubblica contro il dilagare del contagio, il principio di precauzione, che trova applicazione anche in ambito sanitario, opera in modo inverso rispetto all’ordinario e, per così dire, controintuitivo, perché richiede al decisore pubblico di consentire o, addirittura, imporre l’utilizzo di terapie che, pur sulla base di dati non completi (come è nella procedura di autorizzazione condizionata, che però ha seguito le quattro fasi della sperimentazione richieste dalla procedura di autorizzazione), assicurino più benefici che rischi, in quanto il potenziale rischio di un evento avverso per un singolo individuo, con l’utilizzo di quel farmaco, è di gran lunga inferiore del reale nocumento per una intera società, senza l’utilizzo di quel farmaco.
Il Tribunale Parma, Sez. I, con Decr., 11/10/2021 ha attribuito al padre il potere di decidere da solo e senza il consenso della madre in ordine alla somministrazione del vaccino anti Covid – 19 ai figli minori dopo aver evidenziato che la madre trascura del tutto di considerare: (i) le autorizzazioni alla vaccinazione anti Covid – 19 ai minori dai 12 anni che provengono dall’E.M.A. (Agenzia Europea per i Medicinali) e dall’A.I.F.A. (Agenzia Italiana del Farmaco) che hanno approvato l’uso dei vaccini sulla base dei dati disponibili che dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età e consentono di definire gli effetti indesiderati “generalmente lievi o moderati” e tendenti a passare entro pochi giorni dalla data della somministrazione; (ii) le esortazioni del Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico che ha invitato i genitori a vaccinare i propri figli adolescenti auspicando una rapida estensione della somministrazione dei vaccini anche agli under 12; (iii) le esortazioni del Comitato Nazionale di Bioetica il quale si è espresso evidenziando che la vaccinazione sugli adolescenti può salvaguardare la loro salute e contribuire a contenere l’espansione del virus nell’ottica della salute pubblica, in particolare in vista del rientro a scuola.
Rilevato, quindi, che la comunità scientifica nazionale e internazionale concordemente ritiene che i vaccini approvati dalle autorità nazionali e internazionali hanno una elevata efficacia nel proteggere dalla malattia grave, sia i singoli sia la collettività, con un rapporto rischi – benefici in cui i benefici sono superiori ai rischi in tutte le fasce di età, comprese quelle più giovani che sono anche quelle in cui la circolazione del virus è più elevata per la maggiore socializzazione; inoltre, in caso di mancata vaccinazione sussiste, da un lato, un maggior rischio per i singoli (ivi compresi i minori) di contrarre la malattia e, dall’altro, ripercussioni negative sulla vita sociale e lavorativa delle persone e, per quanto riguarda i minori, sul loro percorso educativo e formativo, oltre che la certa maggiore diffusione dell’infezione e della malattia, ha ritenuto, in conclusione, che debba autorizzarsi il padre, quale genitore considerato più idoneo a garantire l’interesse della prole minore, ad assumere da solo la decisione in ordine alla somministrazione del vaccino anti Covid – 19.
A.S.L./(OMISSIS) LANCIANO – VASTO CHIETI, in persona del legale rappresentante pro tempore
– ricorrente –
contro
– D.L.A. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA DAMIANO.
– controricorrente –
In ambito ALPI, il soggetto passivo dell’IRAP è la ASL; la sua qualità di sostituto di imposta non può essere trasferita ai medici, essendo questi estranei al rapporto tributario. Le tariffe del servizio reso sono nella disponibilità dell’ASL e non dei medici che non hanno il potere di modificare le predette tariffe. Ne deriva che la comunicazione ai medici dell’esistenza di costi ulteriori non preventivati (nella specie riconducibili all’IRAP) può implicare la necessità di modificare le tariffe, ma non anche l’onere dei medici di comprimere i propri onorari professionali, in assenza del potere di incidere sulle tariffe.
Resta infine esclusa la possibilità giuridica di trasferire la qualità di sostituto di imposta dalla ASL ai medici, essendo questi come detto estranei al rapporto tributario di che trattasi, essendo meri subordinati del sostituto di imposta IRAP. In tema, questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 20917 del 2013; Sez. L, Sentenza n. 8533 del 2012) ha già ritenuto che l’onere dell’IRAP era a carico esclusivo dell’azienda che poteva solo trasferire sui pazienti il relativo onere previo adeguamento delle tariffe, essendo per converso escluso che la disciplina del contratto aziendale potesse configurare oneri a carico dei medici in tema di adeguamento delle tariffe con aumento del valore corrispondente all’aliquota IRAP dovuta dall’azienda.
Nè può dirsi violato il canone ermeneutico dell’art. 1363 c.c. in relazione al comportamento, anche successivo, delle parti sol perchè nel successivo accordo integrativo aziendale dell’area dirigenza medica del 2007 è stata espressamente pattuita la suddetta traslazione: si tratta di una anfibologia perchè, nel succedersi delle fonti collettive, una specificazione non presente in quelle precedenti può essere intesa tanto come mera interpretazione autentica quanto come innovazione rispetto al precedente assetto negoziale. In terzo luogo, l’inconfigurabilità di oneri in capo ai medici impedisce di ravvisare una colpa degli stessi in relazione al mancato aumento delle tariffe.
La misura del risarcimento è adesso fissata nella bozza del Decreto Sostegni e prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, per indennizzare anche “coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana”.
Procedura per l’indennizzo
Dal 2001 la competenza per la procedura di indennizzo è stata trasferita dal Ministero della Salute alle Regioni (D.lgs. 31 marzo 1998 e D.p.c.m. 26 maggio 2000), con la sola eccezione della Sicilia.
La domanda di indennizzo è presentata dall’interessato alla ASL di residenza, la quale svolge l’istruttoria, verificando la completezza della documentazione allegata e il possesso dei requisiti previsti dalla legge. Al termine della fase istruttoria, l’Azienda sanitaria invia il fascicolo alla Commissione medica ospedaliera (CMO) competente, che deve convocare a visita l’interessato. È compito della CMO accertare l’esistenza del nesso causale tra l’infermità ed il vaccino, qualificare il grado di infermità e la tempestività di presentazione della domanda.
Il verbale della CMO è notificato al richiedente, che ha 30 giorni di tempo dalla notifica per presentare eventuale ricorso contro la decisione al Ministero della Salute.
Importo dell’indennizzo
L’importo dell’indennizzo, è calcolato sulla base della tabella B allegata alla L. 177/1976 (come modificata dall’art. 8 L. 111/1984) rivalutabile annualmente e da una somma pari all’indennità integrativa speciale (L. 324/59 e D.P.R. n. 834 del 1981), anch’essa per la giurisprudenza soggetta a rivalutazione. L’assegno di indennità è reversibile per 15 anni. I danneggiati da vaccinazione obbligatoria possono presentare ulteriore domanda per ottenere un assegno una tantum, pari al 30% dell’indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo.
In caso di successivo aggravamento dell’infermità già riconosciuta, l’interessato ha 6 mesi di tempo dalla conoscenza dell’evento per presentare all’Azienda sanitaria la domanda di revisione dell’indennizzo (art. 6 L. 210/1992) Se invece emerge l’esistenza di un’ulteriore patologia direttamente connessa alla vaccinazione, è possibile ottenere un indennizzo aggiuntivo per “doppia patologia”, di importo pari al 50% di quello previsto per la categoria corrispondente alla patologia più grave (art. 1 comma 7 L. 238/1997)
Se poi il danneggiato muore in conseguenza delle patologie per le quali è stato riconosciuto l’indennizzo, gli aventi diritto (coniuge, figli, genitori, fratelli) potranno presentare all’Azienda sanitaria di residenza del defunto, una domanda per ricevere un assegno una tantum, in unica soluzione o reversibile in 15 anni dell’importo di Euro 77.48, 53
Indennizzo aggiuntivo
La L. 29 ottobre 2005, n. 229 (disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie) riconosce ai titolari di indennizzo per danno da vaccinazione obbligatoria, un ulteriore indennizzo, consistente in un assegno mensile vitalizio di importo pari:
a sei volte la somma percepita dal danneggiato per le categorie dalla prima alla quarta della tabella “A” annessa al testo unico in materia di pensioni di guerra (D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915), e successive modificazioni,
a cinque volte per le categorie quinta e sesta,
a quattro volte per le categorie settima e ottava. Infatti, al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui sono annesse diverse tabelle, tra le quali la tabella “A” relativa alle lesioni e le infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo.
La domanda in questo caso va presentata al Ministero della Salute (e non alla Regione) competente per l’istruttoria, che redigerà una graduatoria sulla base del criterio cronologico di presentazione delle istanze, dei parametri della gravità dell’infermità o delle difficoltà economiche dei richiedenti e dei loro nuclei familiari (D.M. 21/10/2009, n. 9). Il decreto di liquidazione in caso di accoglimento della domanda, viene comunicato direttamente all’interessato.
La direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro va interpretata nel senso che un servizio di guardia («Bereitschaftsdienst») che un medico svolge secondo il regime della presenza fisica in ospedale va considerato come rientrante interamente nell’orario di lavoro a norma della detta direttiva, anche qualora all’interessato sia consentito riposare sul luogo di lavoro durante i periodi in cui non è richiesta la sua opera, sicché la medesima direttiva osta alla normativa di uno Stato membro che qualifichi come periodi di riposo i periodi di inattività del lavoratore durante un tale servizio di guardia.
La direttiva 93/104 va altresì interpretata nel senso che:
– in circostanze come quelle della causa principale, essa osta alla normativa di uno Stato membro la quale, riguardo al servizio di guardia svolto secondo il regime della presenza fisica in ospedale, produce l’effetto di consentire, eventualmente mediante contratto collettivo o accordo aziendale basato su un tale contratto, una compensazione soltanto dei periodi di servizio di guardia durante i quali il lavoratore ha effettivamente svolto un’attività professionale;
– per poter rientrare fra le disposizioni derogatorie elencate all’art. 17, n. 2, punto 2.1, lett. c), i) di tale direttiva, una riduzione del periodo di riposo giornaliero di 11 ore consecutive, mediante effettuazione di un servizio di guardia che si somma all’orario di lavoro normale, è subordinata alla condizione che ai lavoratori interessati vengano concessi equivalenti periodi di riposo compensativo immediatamente dopo i periodi di lavoro corrispondenti;
– inoltre, una riduzione del genere del periodo di riposo giornaliero non può in nessun caso comportare un superamento della durata massima settimanale di lavoro prevista all’art. 6 della detta direttiva.
Il servizio prestato in ospedale dal medico di guardia va considerato come rientrante interamente nell’orario di lavoro anche nel caso in cui al professionista sia consentito riposare sul luogo di lavoro durante i periodi in cui non è richiesta la sua opera.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea, con la sentenza 9 settembre 2003 n. C-151/02, ritenendo non conforme alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993 n. 93/104/CE la legge tedesca che qualifica come periodi di riposo i periodi di inattività del lavoratore durante un tale servizio di guardia.
La quaestio iuris oggetto del contendere non è quella dell’obbligo o meno di attingere, per le nuove assunzioni, alle graduatorie degli idonei delle altre aziende sanitarie, ma la sussistenza o meno – ove l’ente procedente decida avvalersi di tale facoltà – del dovere di “interpello” di tutte le aziende sanitarie regionali presso le quali vi sono graduatorie relative al profilo professionale di interesse, non ancora esaurite”.
L’A.O. una volta determinatasi ad effettuare assunzione tramite l’escussione di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, avrebbe dovuto avviare una effettiva ed attenta procedura in relazione alla necessità di operare una puntuale ricognizione circa l’esistenza di valide graduatorie concorsuali presso tutte le Strutture Sanitarie regionali. Da ciò discenderebbe l’ulteriore conseguenza che l’Azienda resistente, in applicazione del principio generale “cronologico”, avrebbe dovuto scorrere la graduatoria più risalente nel tempo.
Il sistema delineato dall’art. 4 del d.l. 44 del 2021 prevede uno specifico segmento procedimentale propriamente amministrativo e pubblicistico diretto ad accertare, mediante l’esercizio di un potere discrezionale ed autoritativo, se il sanitario abbia ricevuto o meno la somministrazione del vaccino contro il SARS-CoV-2, in conformità all’obbligo sancito dal comma 1, e soprattutto se la documentazione prodotta in caso di omissione dell’obbligo possa ritenersi idonea al fine di essere esonerati da siffatto obbligo. Di qui la ridetta spendita di poteri amministrativi e dunque la giurisdizione di questo giudice amministrativo. Giurisdizione che si estende automaticamente anche alla comunicazione di sospensione dal servizio; riservare alla giurisdizione dell’AGO la cognizione sulla sola sospensione dal servizio (tesi della difesa ASL) rischierebbe di consentire ad un altro giudice, appartenente a diverso plesso giurisdizionale, di pronunziarsi nella sostanza sulle stesse questioni di cui all’atto di accertamento dell’inosservanza all’obbligo vaccinale, e ciò in totale spregio al principio fondamentale del ne bis in idem.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sent. N. 00037/2022 REG.PROV.COLL. Pubblicato il 04/01/2022.
Certificato di esenzione covid : necessità che il MMG certificatore sia il medico di fiducia della persona richiedente
Ciascun MMG (fatte salve eventuali attività libero-professionali) esercita la propria attività solo nei confronti dei pazienti in carico (art. 13-bis dell’ACN 29 luglio 2009), cioè dei pazienti che lo abbiano scelto tra i medici del proprio ambito territoriale di residenza (art. 33 del citato ACN).
L’attribuzione a tale figura del compito di certificare eventuali cause di esonero è di ricercare proprio nel particolare tipo di rapporto che si instaura tra ciascun MMG e il proprio assistito, fondato su un approccio globale alla salute dell’individuo (secondo l’art. 12, comma 2 dell’ACN il MMG “si occupa di tutti i problemi di salute, indipendentemente da età, sesso, e ogni altra caratteristica della persona”) e sulla continuatività del rapporto (“sulla costruzione di una relazione protratta nel tempo”).
È pertanto necessario che il certificato del MMG attesti specificamente tanto le “specifiche condizioni cliniche documentate” che il “pericolo per la salute” che ne deriva, essendo altrimenti impedito l’esercizio di qualsiasi potere di verifica da parte dell’Azienda sanitaria.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia sent. N. 00003/2022 REG.PROV.COLL. Pubblicato il 04/01/2022
L’art. 4, comma 1, d.l. n. 44 del 1° aprile 2021, conv. in legge n. 76 del 28 maggio 2021, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”, ha introdotto specifiche misure finalizzate a garantire che l’esercizio delle funzioni sanitarie da parte dei relativi operatori avvenga in modo da minimizzare il rischio per la salute dei pazienti che entrino con essi in contatto, con particolare riguardo a quelli affetti da patologie tali da renderli particolarmente vulnerabili al rischio infettivo ed alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla contrazione della malattia respiratoria acuta denominata Covid-19.
– Il legislatore ha previsto, in particolare, che “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”.
– L’operatività di tali misure, inizialmente prevista “fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178” (ovvero del “piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale”) “e comunque non oltre il 31 dicembre 2021” (termine ad quem che, ai sensi dei commi 6 e 9, condizionava altresì l’efficacia della sospensione “dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”, conseguente all’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale e comportante ai sensi del comma 9, laddove non fosse stato possibile adibire il lavoratore “a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio”, la non spettanza della retribuzione e di “altro compenso o emolumento, comunque denominato”), è stata successivamente estesa – includendo nell’obbligo la “somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario” – fino al “termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021” (cfr. art. 4, comma 5, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b) d.l. n. 172 del 26 novembre 2021).
– Deve altresì rilevarsi che la disciplina vigente ratione temporis prevedeva che, per la suindicata categoria di lavoratori, la vaccinazione non fosse obbligatoria “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale” (art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021), mentre, al fine di garantire la concreta operatività dell’obbligo de quo, era previsto che: – entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmettesse l’elenco degli iscritti alla regione o alla provincia autonoma in cui aveva sede (comma 3); – entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificassero lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi, segnalando all’azienda sanitaria locale i nominativi dei soggetti che non risultassero vaccinati (comma 4); – l’azienda sanitaria locale, ricevuta la segnalazione di cui sopra, invitasse l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la “documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o l’omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1” (comma 5, primo periodo); – l’azienda sanitaria locale, in caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra, invitasse “formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo di cui al comma 1” (comma 5, secondo periodo);
– l’azienda sanitaria locale, decorsi i termini per l’attestazione dell’adempimento dell’obbligo vaccinale, accertasse l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne desse immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza (comma 6, primo periodo); – l’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determinasse l’effetto sospensivo innanzi indicato (comma 6, secondo periodo). 3.4 – Deve precisarsi che l’art. 1, comma 1, lett. b) d.l. n. 172/2021 ha innovato la disciplina suindicata, oltre che per i profili innanzi indicati, con riferimento all’Ente deputato a verificare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale, all’adozione dell’atto di accertamento dell’inadempimento (individuato nell’Ordine professionale territorialmente competente), alla espressa qualificazione di tale atto come avente “natura dichiarativa” ed alla previsione secondo cui l’atto di accertamento “determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie” e non solo, come nel regime previgente, “dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”, laddove l’adibizione “a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2” è prevista dal vigente comma 7 nei soli confronti dei soggetti esentati dall’obbligo vaccinale.
Deve altresì ribadirsi che la pertinente disposizione (art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021) ricollega l’esonero dall’obbligo vaccinale al solo “caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”. Ebbene, poiché la norma, nella sua formulazione testuale, attribuisce al medico di medicina generale il compito di attestare l’”accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate”, ne deriva che di tali elementi costitutivi della fattispecie di esonero deve darsi espressamente atto nella certificazione all’uopo rilasciata: l’”attestazione” delle “specifiche condizioni cliniche documentate”, quindi, non consiste nella (ed il relativo compito non può quindi ritenersi assolto mediante una) mera dichiarazione della loro esistenza “ab externo”, essendo necessario, ai fini del perfezionamento della fattispecie esoneratrice, che delle “specifiche condizioni cliniche documentate” sia dato riscontro nella certificazione, unitamente al “pericolo per la salute” dell’interessato che il medico certificatore ritenga di ricavarne. Del resto, ove così non fosse, sarebbe neutralizzato qualsiasi potere di controllo – anche nella forma “minima” e “mediata” della esaustività giustificativa della certificazione, la quale implica e sottende la possibilità di vagliare, quantomeno secondo un parametro “minimo” di “attendibilità”, la rispondenza della certificazione alla finalità per la quale è prevista, che la parte appellante esclude essere esercitabile dalla ASL – spettante all’Amministrazione, restando devoluta al medico certificatore ogni decisione in ordine alla (in)sussistenza dell’obbligo vaccinale: esito interpretativo che, tuttavia, risulta dissonante rispetto alla pregnanza – in termini sostanziali (con il riferimento alle “specifiche condizioni cliniche” ed al “pericolo per la salute”) e probatori (allorché si richiede che le prime siano “documentate” ed il secondo “accertato”) delle condizioni esoneratrici, delineate nei termini esposti dal legislatore.
Il D. L. 172/2021 è chiaro: fino al 15 giugno 2022, data che può variare in base alle esigenze epidemiologiche, chi non è in regola con le vaccinazioni anti Covid-19 non può esercitare una professione sanitaria.
Come avviene nello specifico la sospensione?
Gli ordini devono verificare lo stato vaccinale tramite la piattaforma DGC e invitare, chi non è in regola, a produrre entro 5 giorni, la documentazione comprovante:
l’effettuazione della vaccinazione;
l’attestazione del medico di medicina generale relativa all’omissione o al differimento della stessa;
la prenotazione per la vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni e il sanitario entro i 3 giorni successivi alla somministrazione, deve produrre il certificato di vaccinazione.
In caso di inosservanza da parte del professionista, gli ordini adottano un atto di accertamento che determina l’immediata sospensione dell’esercizio professionale con annotazione nell’albo. La sospensione ha natura dichiarativa e non disciplinare e perdura fino:
al completamento del ciclo vaccinale primario;
alla somministrazione della dose booster (per chi ha effettuato la seconda dose da più di 120 giorni);
al 15/06/2022 (data che potrebbe variare).
L’ordine provinciale ha l’onere di comunicare alla federazione nazionale e al datore di lavoro del professionista l’inadempimento dell’obbligo vaccinale di quest’ultimo.
La sospensione incide anche sul rapporto di lavoro e di conseguenza interrompe anche la remunerazione. La sospensione vale anche per i soggetti in malattia, congedo, in maternità o con la legge 104/1992.
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