L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
(INAIL) ha iniziato ad istruire pratiche per il risarcimento danno di
quanti hanno contratto il coronavirus in occasione della propria attività
lavorativa.
Difatti il Decreto Cura Italia, ha riconosciuto il coronavirus come
malattia professionale.
Pertanto, le categorie interessate sono costituite da tutti coloro che
hanno continuato a lavorare durante l’epidemia.
Presupposto indefettibile del risarcimento è la sussistenza del nesso di
causalità, ossia la prova che, effettivamente, il virus è stato contratto
nell’espletamento dell’attività lavorativa. A tal proposito l’Inail dispone
una propria istruttoria amministrativa, caratterizzata da indagini,
ispezioni nelle aziende ed accertamenti medico legali, al fine di
accertare che il risarcimento sia dovuto
Pertanto medici, infermieri, operatori sanitari, personale degli uffici e
coloro che lavorano in genere a contatto con il pubblico, potranno
avanzare una pratica risarcitoria in tal senso.
Naturalmente, il risarcimento danno spetterà qualora si provi che il
virus è stato contratto sul posto di lavoro, nello svolgimento
dell’attività lavorativa, o comunque durante lo spostamento casalavoro.
Pertanto, per taluni si procederà per ottenere il risarcimento per
malattia, per altri per morte da e sul lavoro.
In quest’ultimo caso, la legittimazione all’azione e il relativo
risarcimento spetterà ai familiari delle vittime.
L’Inail ha chiarito che la maggior parte delle richieste presentate sino
ad oggi, ha riguardato chi ha contratto il virus sul posto di lavoro.
Pochi sono quelli che hanno fatto richiesta per malattia contratta in
itinere, cioè nel percorso per arrivarvi e quello contrario. Si tratterebbe
ad esempio di coloro che si recavano a lavoro con il treno,
attraversando zone ad alto rischio.
In caso di contagio da COVID-19 di un dipendente vi è una astratta
possibilità per il datore di lavoro di incorrere nella responsabilità
penale per i reati di lesioni personali gravi/gravissime (art. 590 c.p.) o
di omicidio colposo (589 c.p.) – aggravati dalla violazione delle norme
antinfortunistiche – qualora non siano state adottate le misure
necessarie a prevenire il rischio di contagio dei lavoratori, cagionando
la malattia o la morte del lavoratore.
E’ opportuno che i datori di lavoro, fermo il rispetto delle norme
cogenti predisposte dalle Autorità in materia di dotazione e messa a
disposizione dei dispositivi di protezione individuale, provvedano ad
aggiornare il Documento dei Valutazione dei Rischi attraverso la
profilazione del rischio del contagio da COVID-19 e l’elencazione delle
misure di tutela ed attenuazione del rischio.
In alternativa, i datori di lavoro sono comunque chiamati ad integrare e
rafforzare le ordinarie indicazioni igieniche mediante la
predisposizione di piani di intervento specifici redatti in collaborazione
con il Servizio di Prevenzione e Protezione istituito ai sensi dell’art. 31
e ss. D. Lgs. 81/2008 e con il Medico Competente nominato ai sensi
dell’art. 38 e ss. D. Lgs. 81/2008.
In queste ipotesi dovrebbe essere dimostrato in ogni caso che il
contagio sia avvenuto nell’ambiente di lavoro – e non, ad esempio,
presso il proprio domicilio o, ancora, nell’ambito della propria vita
privata o sociale – ed a causa della mancata adozione delle misure di
prevenzione da parte del datore di lavoro.
A questo proposito, la colpa specifica del datore di lavoro potrebbe
essere individuata nella mancata osservanza delle disposizioni del D.
Lgs. 81/08 e, in particolare, dell’art. 18 che, tra gli altri, pone a carico
del datore di lavoro l’obbligo di:
– fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale, sentito il RSPP e il Medico Competente;
– richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme
vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e
sicurezza e igiene sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi
e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
– adottare misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza;
– informare i lavoratori dei rischi e delle disposizioni prese in materia
di protezione;
– astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in
una situazione di lavoro in cui persiste un rischio grave e immediato.
In caso di accertamento della responsabilità del datore di lavoro, lo
stesso potrà essere chiamato a risarcire il c.d. danno differenziale,
ottenuto dalla differenza tra quanto versato dall’ Inail a titolo di
indennizzo per infortunio sul lavoro o malattia professionale, e quanto
è possibile richiedere al datore di lavoro in conseguenza di una sua
specifica responsabilità.
Infatti, le prestazioni erogate dall’assicuratore sociale sono dovute in
ragione del semplice verificarsi dell’infortunio, mentre il risarcimento
presuppone non solo il verificarsi dell’evento dannoso, ma anche la sua
configurabilità come illecito in quanto prodottosi a seguito di un
comportamento colposo del datore di lavoro o di un terzo.



