La Corte D’Appello dell’Aquila-Sez. Lavoro, ha avuto modo di precisare quanto segue: “Le disposizioni contrattuali applicabili al rapporto per cui è causa, prevedono in modo specifico la possibilità di affidamento in via temporanea di un posto vacante di dirigente di struttura complessa (dirigente di II livello) ad altro dirigente medico, senza che ciò configuri l’attribuzione di mansioni superiori, ma Solo “per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure” per la copertura del posto vacante e, in ogni caso, per non più di 12 mesi”. Tenuto conto che l’effettivo svolgimento delle funzioni di dirigente medico di struttura complessa da parte di (omissis) non è stato in alcun modo contestato dall’Azienda sanitaria (e o risulta, anzi, confermato dalla documentazione prodotta dalla parte appellata), deve riconoscersi, il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale correlato alle differenze tra la retribuzione già percepita e quella dovuta ad un dirigente sanitario di struttura complessa (già “di secondo livello”), limitata però alla sola retribuzione di posizione fissa contrattuale
N.B: il risarcimento è pari ad € 11.850,00= per ogni anno di sostituzione oltre interessi e rivalutazione monetaria.