§ – nel lavoro con la pubblica amministrazione, la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inserita nell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale del dipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoro stipulato all’esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamente per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale.
Da tale scissione tra instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale e conferimento dell’incarico, la giurisprudenza ha desunto l’insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente pubblico al conferimento di un incarico dirigenziale, fermo restando l’obbligo per la P.A. di adibire il dirigente a compiti di studio, ricerca, consulenza, ispezione.
Cassazione Civile – Sezione Lavoro, Sent. n. 28274 del 26.11.2008
