La risarcibilità del danno da usura psicofisica

La risarcibilità del danno da usura psicofisica, presuppone che la prestazione nel settimo giorno sia stata resa in assenza di previsioni legittimanti ed in violazione dell’art. 36 Cost. e art. 2109 c.c., perché solo in tal caso la perdita definitiva del riposo settimanale è di per sé produttiva di danno, che può essere liquidato in via equitativa, a prescindere dalla prova del pregiudizio subito.

Questo danno in nessun caso può essere ritenuto presuntivamente sussistente e deve essere dimostrato sia nella sua sussistenza e sia nel suo nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall’illecito contrattuale.

(Cass. Civ., Sez. lav., Sentenza n. 41889 depositata il 29 dicembre 2021)

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Avvocato Luca Damiano