RISARCIMENTO DANNI PER FERIE NON GODUTE

Il Tribunale di Chieti-Sez. Lavoro ha condannato la ASL al pagamento in favore del ricorrente di € 25.760,00 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria in ragione del fatto che una interpretazione dell’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/12 che sia conforme alla direttiva 2003/88 impone di affermare il diritto del lavoratore alla monetizzazione delle ferie all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, allorché la fruizione delle ferie non sia stata possibile per una causa non imputabile al lavoratore medesimo e allorché quest’ultimo non sia stato posto in grado di godere delle ferie in costanza di rapporto a causa di carenze organizzative del datore di lavoro.

Lascia un commento

Avvocato Luca Damiano