È chiaro che la corresponsione in concreto della retribuzione di risultato al singolo dirigente non è una conseguenza automaticamente derivante dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dipendendo essa da una molteplicità di fattori anche discrezionali per l’Ente, ma tale discrezionalità non si estende di certo alla possibilità di non porre in essere i passaggi previsti dalla contrattazione collettiva, cui l’amministrazione era vincolata dalle norme pattizie introdotte dal 1996 in avanti.
Del resto tale conclusione è stata implicitamente ammessa in sentenza, posto che la motivazione di rigetto della domanda non è consistita nell’affermazione di assenza di un vincolo contrattuale per l’azienda, ma si è risolta nell’affermazione secondo cui l’omesso espletamento del passaggio procedimentale costituito dalla contrattazione integrativa era dipeso dall’omessa iniziativa da parte dei sindacati dei lavoratori (in tali termini, dunque, il vincolo contrattuale era comunque esistente per entrambe le parti). Chiarito che le norme pattizie vincolavano anche, se non soprattutto, l’azienda sanitaria, la decisione impugnata non può essere condivisa perché si risolve in una motivazione da un lato insufficiente, posto che la contrattazione integrativa è solo uno dei passaggi, e nemmeno il primo in ordine temporale, che la contrattazione collettiva prevede con riguardo alla retribuzione di risultato, dall’altro incurante di specifiche norme contrattuali e di legge poste a garanzia dell’effettivo svolgimento della contrattazione integrativa.
Corte appello Catanzaro, sez. I, 20/03/2018 n. 143
