La scelta del vaccino da somministrarsi è rimessa unicamente all’autorità sanitaria preposta alla vaccinazione sulla scorta dell’anamnesi e degli altri dati clinici rilevati a carico del soggetto chiamato a sottoporsi alla vaccinazione stessa, e tanto ai fini della salvaguardia della salute della persona, nell’alveo dei vaccini autorizzati da AIFA e da ISS e senza che possa configurarsi a priori una sorta di diritto di opzione dell’interessato a vedersi somministrare un determinato tipo di vaccino anziché un altro.
Considerato altresì che in sede di operazioni propedeutiche alla materiale somministrazione del vaccino il paziente deve fornire il consenso informato.
Va rigettata l’istanza cautelare volta a ottenere la prima somministrazione di vaccino anti covid – 19 Pfizer, anziché un altro tipo di vaccino (Moderna).
T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Decr., (ud. 10-01-2022) 10-01-2022, n. 7
