Trattenute operate dalla ASL a titolo di IRAP nei confronti di medici ospedalieri e svolgenti attività libero professionale intra moenia (ALPI)

sul ricorso 30278-2010 proposto da:

A.S.L./(OMISSIS) LANCIANO – VASTO CHIETI, in persona del legale rappresentante pro tempore

– ricorrente –

contro

– D.L.A. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA DAMIANO.

– controricorrente –

In ambito ALPI, il soggetto passivo dell’IRAP è la ASL; la sua qualità di sostituto di imposta non può essere trasferita ai medici, essendo questi estranei al rapporto tributario. Le tariffe del servizio reso sono nella disponibilità dell’ASL e non dei medici che non hanno il potere di modificare le predette tariffe. Ne deriva che la comunicazione ai medici dell’esistenza di costi ulteriori non preventivati (nella specie riconducibili all’IRAP) può implicare la necessità di modificare le tariffe, ma non anche l’onere dei medici di comprimere i propri onorari professionali, in assenza del potere di incidere sulle tariffe.

Resta infine esclusa la possibilità giuridica di trasferire la qualità di sostituto di imposta dalla ASL ai medici, essendo questi come detto estranei al rapporto tributario di che trattasi, essendo meri subordinati del sostituto di imposta IRAP. In tema, questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 20917 del 2013; Sez. L, Sentenza n. 8533 del 2012) ha già ritenuto che l’onere dell’IRAP era a carico esclusivo dell’azienda che poteva solo trasferire sui pazienti il relativo onere previo adeguamento delle tariffe, essendo per converso escluso che la disciplina del contratto aziendale potesse configurare oneri a carico dei medici in tema di adeguamento delle tariffe con aumento del valore corrispondente all’aliquota IRAP dovuta dall’azienda.

Nè può dirsi violato il canone ermeneutico dell’art. 1363 c.c. in relazione al comportamento, anche successivo, delle parti sol perchè nel successivo accordo integrativo aziendale dell’area dirigenza medica del 2007 è stata espressamente pattuita la suddetta traslazione: si tratta di una anfibologia perchè, nel succedersi delle fonti collettive, una specificazione non presente in quelle precedenti può essere intesa tanto come mera interpretazione autentica quanto come innovazione rispetto al precedente assetto negoziale. In terzo luogo, l’inconfigurabilità di oneri in capo ai medici impedisce di ravvisare una colpa degli stessi in relazione al mancato aumento delle tariffe.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-01-2016, n. 360

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Avvocato Luca Damiano