Il sistema delineato dall’art. 4 del d.l. 44 del 2021 prevede uno specifico segmento procedimentale propriamente amministrativo e pubblicistico diretto ad accertare, mediante l’esercizio di un potere discrezionale ed autoritativo, se il sanitario abbia ricevuto o meno la somministrazione del vaccino contro il SARS-CoV-2, in conformità all’obbligo sancito dal comma 1, e soprattutto se la documentazione prodotta in caso di omissione dell’obbligo possa ritenersi idonea al fine di essere esonerati da siffatto obbligo. Di qui la ridetta spendita di poteri amministrativi e dunque la giurisdizione di questo giudice amministrativo. Giurisdizione che si estende automaticamente anche alla comunicazione di sospensione dal servizio; riservare alla giurisdizione dell’AGO la cognizione sulla sola sospensione dal servizio (tesi della difesa ASL) rischierebbe di consentire ad un altro giudice, appartenente a diverso plesso giurisdizionale, di pronunziarsi nella sostanza sulle stesse questioni di cui all’atto di accertamento dell’inosservanza all’obbligo vaccinale, e ciò in totale spregio al principio fondamentale del ne bis in idem.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sent. N. 00037/2022 REG.PROV.COLL. Pubblicato il 04/01/2022.
Certificato di esenzione covid : necessità che il MMG certificatore sia il medico di fiducia della persona richiedente
Ciascun MMG (fatte salve eventuali attività libero-professionali) esercita la propria attività solo nei confronti dei pazienti in carico (art. 13-bis dell’ACN 29 luglio 2009), cioè dei pazienti che lo abbiano scelto tra i medici del proprio ambito territoriale di residenza (art. 33 del citato ACN).
L’attribuzione a tale figura del compito di certificare eventuali cause di esonero è di ricercare proprio nel particolare tipo di rapporto che si instaura tra ciascun MMG e il proprio assistito, fondato su un approccio globale alla salute dell’individuo (secondo l’art. 12, comma 2 dell’ACN il MMG “si occupa di tutti i problemi di salute, indipendentemente da età, sesso, e ogni altra caratteristica della persona”) e sulla continuatività del rapporto (“sulla costruzione di una relazione protratta nel tempo”).
È pertanto necessario che il certificato del MMG attesti specificamente tanto le “specifiche condizioni cliniche documentate” che il “pericolo per la salute” che ne deriva, essendo altrimenti impedito l’esercizio di qualsiasi potere di verifica da parte dell’Azienda sanitaria.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia sent. N. 00003/2022 REG.PROV.COLL. Pubblicato il 04/01/2022