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âś…La Corte di Appello di Roma ha recentemente riconosciuto il diritto, ad un infermiere pensionato, a ricevere un’indennitĂ per le ferie non godute durante gli anni di servizio.
La decisione ha ribaltato una precedente sentenza e si rifĂ alle motivazioni della Corte di Giustizia Europea sul tema, sottolineando l’importanza di garantire ai lavoratori il diritto al riposo.
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Il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non abbia fruito delle ferie, ha diritto ad una indennitĂ sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il relativo diritto prima di tale cessazione, mediante un’adeguata informazione e, se del caso, invitandolo formalmente a farlo.
La normativa contrattuale disciplina l’istituto delle ferie prevedendo all’art. 28 del CCNL 16.10.2008 che:
le ferie sono un diritto irrinunciabile e le stesse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio (comma 9);
compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in piĂą periodi nel corso dell’anno (comma 10); -la fruizione delle ferie deve avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno – 30 settembre (comma 10);
nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell’intero periodo di ferie nel corso dell’anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (comma 12). Emerge che la questione delle ferie “pregresse” costituisce un’eccezione non contemplata dalla normativa contrattuale che, invece, in linea con il dettato costituzionale, conferma in primo luogo il carattere di irrinunciabilità delle stesse e stabilisce le modalità per la loro fruizione senza
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