Il datore è tenuto a risarcire il lavoratore quando gli impone troppi turni di reperibilità. Infatti, il riposo del dipendente è anche “staccare” completamente dall’attività svolta.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione sezione lavoro, ordinanza n. 21934 del 21 luglio 2023).
I fatti
La vicenda riguarda un autista di ambulanza operante presso il pronto soccorso dell’Ospedale omissis, sui cui gravava la richiesta abusiva dello svolgimento di turni di pronta disponibilità notevolmente superiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, che chiedeva il risarcimento del danno cagionato per usura psico-fisica.
La Cassazione accoglie la domanda di risarcimento. Per gli Ermellini, l’abuso dei turni di reperibilità ha determinato una situazione che realizza un condizionamento illecito della vita personale, perché le dimensioni dell’impegno sono state tali da impedire la possibilità stessa di fare liberamente cose ad una certa distanza territoriale dal posto di lavoro; ma poi, riposo nel suo significato più pieno e completo, significa allontanamento anche mentale dalla necessità di mantenersi a disposizione del datore di lavoro e l’entità dell’impegno di cui si è detto impedisce inevitabilmente il realizzarsi di tale fine.
In poche parole, non vi era la necessità che il ricorrente allegasse alcunché di specifico, perché quella misura dell’impegno di disponibilità è la negazione in sé di un tratto della vita personale e dunque un danno alla personalità morale del lavoratore, per essersi perduto il riposo ed essersi in tal modo realizzata un’interferenza illecita nella sfera giuridica inviolabile altrui (art. 2 Cost.) munita in questo di specifico riconoscimento costituzionale, oltre che di riconoscimento in fonti eurounitarie (direttiva 2003/88/CE) ed internazionali.




