Più di 6 reperibilità al mese? Sì al pagamento doppio dell’indennità oraria al personale sanitario

Sì al pagamento doppia dell’indennità di reperibilità, a fine risarcitorio per usura psico-fisica, qualora queste sfiorino il numero di 6. A stabilirlo la Cassazione con la sentenza 3458/2022.

I fatti

La Corte d’Appello di Cagliari, accoglieva l’appello proposto da più lavoratori, personale infermieristico e tecnico, dipendenti, diretto al riconoscimento di un ristoro economico per i turni di disponibilità effettuati in misura superiore alla previsione contrattuale. La Corte d’Appello riconosceva un indennizzo pari al raddoppio dell’indennità prevista dalla contrattazione collettiva per l’operatore sanitario. La Corte d’Appello accoglieva la domanda atteso che di regola i turni di pronta disponibilità sono 6 mensili, mentre nel caso di specie i turni da ottobre 2005 ad aprile 2012, e anche in seguito, non avevano mai rispettato tale limite. Alla sentenza di appello ricorreva la Asl.

La Cassazione

La Cassazione conferma la Corte d’appello e condanna la Asl al risarcimento del personale sanitario coinvolto, con un pagamento doppio dell’indennità di reperibilità.

Gli infermieri avevano prestato per anni turni e disponibilità non inferiori a numero 17 mensili senza godere di alcun riposo compensativo. Ciò li aveva sottoposti a notevole stress psicofisico con ripercussioni sia sulla qualità di lavoro che sulla qualità della propria vita privata e di relazione. Venivano sistematicamente richiesti agli appellanti turni di disponibilità da un minimo di numero 18 a un massimo di numero 23 da assicurare in orario notturno, durante le festività, e mai derogata. Dunque, erano stati imposti turni di disponibilità che avevano coperto fino a quasi la totalità dei giorni lavorativi mensili ciò per anni, pur potendo l’Azienda organizzare il lavoro anche con altro personale facente parte di unità operative con attività continua. il numero maggiore di turni non solo determinava uno sforamento non retribuito rispetto alla previsione contrattuale, ma la mancanza di riposi compensativi incideva sulla qualità della vita degli infermieri, creando una situazione di stress psico-fisico. Il pagamento doppio dell’indennità ha dunque carattere risarcitorio per danno da usura psico-fisica

Positivi Covid, tampone ed isolamento. Le nuove regole.

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:

  • Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare;
    Per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
  • Per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.
    • Per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo.
  • cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

E’ obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10mo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

CONTATTI STRETTI DI CASO
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.
Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.

Avvocato Luca Damiano