Prevista la specifica indennità per i turni di pronta disponibilità in eccedenza

Per i turni di pronta disponibilità resi dal personale medico e dai dirigenti medici oltre il numero mensile stabilito ‘di regola’ dalla contrattazione collettiva, deve essere corrisposta la specifica indennità retributiva prevista dall’art. 17, comma 5, del CCNL dirigenza medica 2002 – 2005, senza che per i dirigenti medici la stessa possa essere assorbita nella retribuzione di risultato.

lo stress psicofisico cagionato al dipendente; in ragione del carattere continuativo ed ininterrotto dell’adibizione del A.A. a turni di reperibilità eccedenti i 10 mensili dall’aprile del 2004 al marzo 2014, dell’entità del monte ore accumulato (906 turni eccedenti nell’arco temporale di un decennio) e della specificità dell’attività svolta, considerava provati sia il colpevole inadempimento dell’Amministrazione, che il danno da stress psico-fisico subito dal lavoratore.

Si è dunque evidenziato che il “servizio di pronta disponibilità”, “caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure cui (…)” è stato disciplinato nel tempo, con disposizioni di analogo contenuto, dall’art. 20 del CCNL 5 dicembre 1996, Comparto sanità, dirigenza medico veterinaria, dall’art. 16, comma 8, del CCNL 8 giugno 2000 (secondo cui tutti i dirigenti medici di cui al comma 1, indipendentemente dall’esclusività del rapporto sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti dagli artt. 19 e 20, CCNL 5.12.96)e dall’art. 17 del CCNL 2002-2005, dal CCNL 19 dicembre 2019, art. 27, comma 6.

L’art. 17, comma 4, del CCNL 2002-2005 stabilisce che “il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese“, mentre il comma 5 regola la retribuzione del servizio e stabilisce che la pronta disponibilità dà diritto ad una indennità, modulata secondo l’orario prestato; in caso di chiamata, l’attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario.

La giurisprudenza di questa Corte ha già esaminato alcuni aspetti della suddetta disciplina convenzionale.

Si è inoltre affermato che l’art. 17, comma 5, nel prevedere il diritto del dirigente in reperibilità chiamato a rendere la prestazione a percepire, oltre alle indennità ivi stabilite, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario, o, in alternativa, ad usufruire di un corrispondente recupero orario, non esclude che l’Azienda sanitaria debba inoltre garantire al medico, anche senza sua richiesta, il riposo settimanale, trattandosi di diritto indisponibile (Cass. n. 5465/2016).

L’interpretazione dell’art. 17, comma 4 (e delle altre di analogo contenuto che nel tempo hanno disciplinato, per i dirigenti medici, i turni di pronta disponibilità), sia in ragione del tenore letterale già di per sé chiaro, sia considerando gli ulteriori criteri ermeneutici sopra richiamati nonché i principi già affermati da questa Corte con riferimento all’art. 7 del CCNI, Comparto sanità del 20 settembre 2001, è dunque nel senso che la disposizione non esclude la prestazione di turni ulteriori rispetto a quelli mensili previsti “di regola”, che quindi sono soggetti alla medesima disciplina collettiva dei turni ordinari.

Anche per i turni prestati in eccedenza va pertanto riconosciuta l’indennità di cui all’art. 17, comma 5 (e dalle disposizioni anteriori e successive di identico contenuto), che, come questa Corte ha già affermato, è caratterizzata da una propria specificità ed autonomia che rientra nel trattamento economico del dirigente medico sia pure come voce non fissa e ricorrente (Cass., S.U., 9279/2016).

E’ pur vero che la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabili dell’incarico affidatogli, ma, proprio a conferma di tale principio si è affermato che quando la disciplina collettiva ha inteso riconoscere una compensazione delle ore di lavoro straordinario per i medici-dirigenti lo ha specificamente previsto come avvenuto per l’attività connessa alle guardie mediche o alla cosiddetta pronta disponibilità (si v., Cass., n. 16855/2021, e giurisprudenza nella stessa richiamata).

Tale principio vale anche per i turni di pronta disponibilità (oltre che per la eventuale effettiva prestazione oraria), di talché questi ultimi, allorché l’Azienda abbia inteso farvi ricorso oltre il numero indicato dall’art. 17, comma 4, del CCNL 2005, vanno retribuiti quale autonoma voce del trattamento accessorio.

Per i turni di pronta disponibilità resi dal personale medico e dai dirigenti medici oltre il numero mensile stabilito “di regola” dalla contrattazione collettiva, deve essere corrisposta la specifica indennità retributiva prevista dall’art. 17, comma 5, del CCNL dirigenza medica 2002- 2005, senza che per i dirigenti medici la stessa possa essere assorbita nella retribuzione di risultato.

Peraltro, lo svolgimento sistematico per anni di turni di pronta disponibilità in misura smodatamente eccedente la regola ordinaria, specie laddove non bilanciato – nel caso di turni festivi – da riposi compensativi, ben può comportare la sottoposizione a notevole stress psicofisico con ripercussioni sia sulla qualità di lavoro che sulla qualità della propria vita privata e di relazione.

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Avvocato Luca Damiano